Corso online di aggiornamento coordinatore della sicurezza nei cantieri edili, per il mantenimento dell’abilitazione al ruolo di coordinatore della sicurezza, in conformità del D. Lgs. 81/08.
Il programma del corso “Aggiornamento Coordinatore della Sicurezza” copre tutte le conoscenze indispensabili per la corretta gestione della sicurezza sul lavoro nei cantieri edili: dalle attrezzature da lavoro alle norme antincendio all’elaborazione dei piani previsti per la sicurezza in cantiere (piani operativi, antincendio, etc).
È possibile frequentare il corso di aggiornamento coordinatore della sicurezza online, via internet, da qualsiasi luogo nel quale sia presente una connessione internet veloce, e in qualsiasi ora del giorno.
Il corso “Aggiornamento Coordinatore della Sicurezza” si svolge in modalità e-learning, e potrai seguirlo quando e dove vuoi.
Programma Corso
– Il nuovo Decreto 81/08 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
– I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali.
– Metodologie per l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi (dal Titolo I del nuovo D.Lgs.81/08: Cenni sull’elaborazione del DVR, DUVRI).
– Piano delle Emergenze e Registro antincendio.
– La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori in quota.(Il Titolo IV del nuovo DLgs 81/08 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)
– Obblighi documentali da parte dei committenti, coordinatori per la sicurezza e imprese.
– I Rapporti dei Coordinatori con la Committenza, i Progettisti, la Direzione lavori, i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
– I Contenuti del Piano di sicurezza e di coordinamento, del Piano sostitutivo di sicurezza e del Piano Operativo di sicurezza.
– L’Organizzazione della sicurezza in Cantiere.
– L’elaborazione del PSC.
– L’elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza.
– L’elaborazione del Fascicolo.
– L’Elaborazione del PiMUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi).
Nuovi Decreti e Circolari attuativi al D.Lgs 81/08:
– Attrezzature da lavoro (Decreto del 11/04/2011)
– Spazi Confinanti (DPR di Luglio 2011 in attesa di pubblicazione su G.U.)
– Amianto (Circolare del 25/01/2011)
– Appalti (Circolare n°5 del 11/02/2011)
– Antincendio (DPR 151/2011)
– Lavori posti in tensione (Decreto 04/02/2011)
– Direttiva Macchine (D.Lgs.17/2010)
– Tessere di Riconoscimento (Legge 136/2010)
– Carrelli Elevatori (Circolare del 10/02/2011)
– Autobetoniere (Circolare del 10/02/2011)
Destinatari del corso
I destinatari, oltre ad aver ottenuto la qualifica di coordinatore della sicurezza, dovranno essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
+ Laurea vecchio ordinamento, magistrale o specialistica in ingegneria, architettura, geologia, scienze forestali o agrarie.
+ Laurea triennale in ingegneria o architettura.
+ Diploma di maturità di geometra o perito industriale, agrario o agrotecnico.
Attestato
La frequenza del corso prevede il rilascio dell’attestato di Assoimprenditori – ente sindacale datoriale autorizzato ex d. lgs 81/08
Modalità di fruizione
Il corso è in modalità E-learning ed e fruibile da computer e dispositivi mobile fruibile 24ore su 24, dove e quando vuoi..
Per seguire il corso occorre:
+ Una connessione a internet.
+ Audio attivo (altoparlanti del computer, cuffie o sistemi audio esterni).
Per una migliore fruibilità del corso si consiglia l’utilizzo del browser web Google Chrome.
Crediti Formativi Professionalii Riconosciuti
Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2.
4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.
8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
a) principi giuridici comunitari e nazionali;
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.
A partire da oggi, sarà possibile acquistare da Beta Formazione il corso in e-learning su BIM, acronimo di Building Information Modeling: un unico contenitore di dati grafici e attributi riguardanti l’intero ciclo di vita di un progetto, strutturato in forma di database.
Progettare in modalità BIM supera la modellazione tridimensionale: è un vero e proprio metodo di lavoro collaborativo che coinvolge tutti i professionisti.
Con il BIM, è possibile dunque comunicare, senza perdita qualitativa, con colleghi e partner coinvolti allo stesso progetto, garantendone maggiori controlli sul progresso e la validità dei dati inseriti in ogni momento del suo ciclo di vita.
Il Bim dunque riguarda non solo gli architetti, gli strutturisti e i componenti degli uffici tecnici, ma anche chi si occupa di costruzione, gestione del cantiere e di manutenzione: consentendo di ridurre notevolmente gli errori di gestione del cantiere e di progettazione e dunque dei costi.
In molti paesi europei, la progettazione in modalità Bim è già obbligatoria specie nelle gare di appalti pubbliche: in Italia, nell’ambito delle amministrazioni pubbliche durante le gare, è già ritenuto un elemento favorevole.
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Il corso fornisce conoscenze e competenze per realizzare ed erogare percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro in conformità al Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 'Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro' Infortuni sul lavoro in calo del 9% merito anche della formazione. Dati confortanti ma serve prevenzione Per migliorare la sicurezza sul lavoro in Italia è necessario affiancare alle norme e ai regolamenti, iniziative concrete, incentivi economici, oltre alla diffusione di una cultura della SSL e di responsabilità sociale per l'impresa. In questo quadro generale, la formazione dei docenti-formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro è un elemento fondamentale ed imprescindibile per ottenere un luogo di lavoro a norma.I dati Eurisko sulle denunce degli infortuni sul lavoro, sono confortanti, in calo del 9% rispetto al 2011 e del 23% rispetto al 2008. In calo del 9% rispetto al 2011 e del 27% rispetto al 2008 anche le morti sul lavoro, ma è necessario continuare a lavorare per prevenire gli incidenti sul lavoro e le malattie professionali. FormaSicuro, Organismo Paritetico Nazionale per la formazione professionale e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il 18-19-20 Giugno, presso la sede di FormaSicuro in Via Cesare Beccaria, 16 Roma (Fermata Metro A - Flaminio), organizza un corso per formare i formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro.Un corso rivolto a tutti coloro che intendano accrescere le proprie competenze nel campo della formazione e, nel contempo, acquisire uno dei sei criteri previsti dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 per la qualificazione del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. I tre incontri intendono fornire ai partecipanti le conoscenze e le competenze necessarie per progettare, realizzare ed erogare percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei diversi contesti produttivi. La partecipazione al corso, superato l'esame finale, consentirà di acquisire uno dei sei criteri stabiliti dal Decreto Interministeriale 6/03/2013 'Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro'.Inoltre sarà possibile, senza ulteriori costi, partecipare ad un modulo aggiuntivo di 4 ore, valido come aggiornamento per RSPP, sul tema dei rischi psicosociali, tematica oggetto della campagna europea di promozione degli ambienti di lavoro più sani e sicuri 2014-2015 – EUOSHA.
DURATA E ARTICOLAZIONE DEL CORSO Il percorso formativo in didattica, della durata complessiva di 24 ore, si compone di tre moduli della durata di 8 ore ciascuno. A seguire, il modulo aggiuntivo di 4 ore. Le quattro giornate di formazione saranno così articolate: I Modulo: il processo formativo e le sue fasi: Dall’apprendimento degli adulti alla progettazione di un corso di formazione in materia di salute e sicurezza; II Modulo: Progettare un intervento formativo: “che cosa insegno” e “ come insegno”; III Modulo: Gestione di un intervento formativo in materia di salute e sicurezza: laboratorio esperenziale; IV Modulo aggiuntivo e valido come aggiornamento RSPP: Valutazione e gestione dei rischi da stress lavoro correlato. FormaSicuro è l'Organismo Paritetico Nazionale per la formazione professionale e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro istituito con CCNL 10 luglio 2008 da UGL e FEDERTERZIARIO. La mission di FormaSicuro è promuovere la professionalità e diffondere la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con un costante ed attivo impegno per lo sviluppo del sistema sicurezza. FormaSicuro svolge e certifica la formazione in materia di sicurezza, supporta le imprese nell'individuare soluzioni tecniche e organizzative per garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza offrendo loro consulenza tecnica, normativa e progettuale.
Si terrà lunedì 05 maggio 2014 alle ore 15.30 presso l'auditorium "Giovanni Paolo II" al Viale Atlantici 69, l'evento formativo "Riforma degli ordinamenti, fiscalità e professione, responsabilità penali nell'esercizio della professione". Ai partecipanti verranno riconosciuti 4 crediti formativi professionali (CFP) a valere per l'anno 2014, relativamente all'obbligo formativo in merito alle materie ordinistiche quali le norme professionali e deontologiche per gli architetti
PROGRAMMA
SALUTI ED INTRODUZIONE
Arch. Michele Orsillo
Presidente dell'Ordine P.P.C. di Benevento e provincia
RIFORMA DELLA PROFESSIONE
Arch. Matteo Capuani
Consiglliere Nazionale Architetti P.P.C. - Presidente Dipartimento Progetto ed Innovazione
FISCALITA' E PROFESSIONE
Arch. Paolo Pisciotta
Consiglliere Nazionale Architetti P.P.C. - Presidente del Centro Studi
RESPONSABILITÀ PENALI NELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE PRINCIPALI E RICORRENTI INFRAZIONI DEL C.P.P. IN CUI INCORRONO GLI ARCHITETTI
Dott. Aldo Fiale
Presidente III Sezione Penale Corte Suprema di Cassazione
Info e Contatti
Ordine degli Architetti di Benevento
Telefono e Fax - 0824.47634
Cellulare - 393.9786984
Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Roma, 30 gennaio 2014 – “Etica e formazione per la ripresa del settore immobiliare italiano”. Lo ha dichiarato in una nota Paolo Caprasecca, Vice Presidente di CONFASSOCIAZIONI con delega allo Sviluppo Territoriale.