Depositato in Commissione Lavoro del Senato in data 19/07/2016 il DDL proposto dai Sen. Maurizio SACCONI e Serenella FUCKSIA finalizzato al riordino e la semplificazione del TU sulla sicurezza sul lavoro. Tra le rilevanti novità, il DDL prevede la possibilità, per i medici del lavoro o altri professionisti esperti in materia di sicurezza sul lavoro, di certificare, sotto la propria responsabilità, la correttezza delle misure di prevenzione e protezione adottate dalla singola azienda. Cambia anche la responsabilità del datore di lavoro, configurata dal DDL come una “colpa da organizzazione”, che non sussiste se si dimostra di aver posto in essere tutte le misure organizzative idonee rispetto alle esigenze di tutela dei lavoratori.
Il DDL abroga completamente il titolo I, gli altri Titoli del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rimangono in vigore fino all’emanazione, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge, di un decreto legislativo diretto a garantire attuazione, nelle materie di cui ai Titoli successivi al Titolo I.
Il DDL prevede la semplificazione del Titolo I che si compone di 22 articoli contro i 61 del vigente D. Lgs. 81/2008. Una delle principali novità del nuovo testo normativo sarebbe il riconoscimento di un ruolo di supporto al potere pubblico da parte dei professionisti, con la possibilità - per i medici del lavoro ed altri professionisti esperti in materia di sicurezza sul lavoro (sono esclusi gli architetti) - di certificare ai sensi dell'art.7 commi 5 e 6, sotto la propria responsabilità, la correttezza delle misure di prevenzione e protezione adottate dalla singola azienda.
Peraltro, gli organismi di vigilanza e la magistratura avranno specifici poteri di intervento per i casi di certificazioni fraudolenti, rese con colpa grave professionale o sottoscrivendo false dichiarazioni.
Interessati a tale ruolo di supporto sarebbero i professionisti e gli esperti del settore: tutti iscritti in un elenco ad hoc tenuto dal Ministero del Lavoro, che avrebbe altresì la competenza alla verifica circa il possesso – da parte dei singoli - dei requisiti per l’iscrizione all’elenco stesso.
La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro è definita dal DDL come una “colpa da organizzazione”, nel senso che non sussiste la responsabilità del datore di lavoro se questi dimostri di aver posto in essere tutte le misure organizzative idonee rispetto alle esigenze di tutela dei lavoratori. Dal che consegue il venir meno della responsabilità penale del datore di lavoro “in caso di infortunio che sia derivato da grave negligenza del dirigente, del preposto o del lavoratore”.
Il DDL prevede incentivi economici per l’adozione e l’attuazione delle misure organizzative di prevenzione e protezione dai rischi, demandando al Ministero del Lavoro ed all’INAIL il compito di individuare modalità e termini per la fruizione di “sensibili” sgravi sui premi assicurativi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
ddl_sicurezza Sacconi-Fucksia
Finalità
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le finalità di cui al presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonche’ in conformità all’articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
2. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall’articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e province autonome, si applicano, nell’esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest’ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117, terzo comma , della Costituzione.
3. Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi del presente decreto sono effettuati nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 17.
Obblighi del datore di lavoro non delegabili
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.