Depositato in Commissione Lavoro del Senato in data 19/07/2016 il DDL proposto dai Sen. Maurizio SACCONI e Serenella FUCKSIA finalizzato al riordino e la semplificazione del TU sulla sicurezza sul lavoro. Tra le rilevanti novità, il DDL prevede la possibilità, per i medici del lavoro o altri professionisti esperti in materia di sicurezza sul lavoro, di certificare, sotto la propria responsabilità, la correttezza delle misure di prevenzione e protezione adottate dalla singola azienda. Cambia anche la responsabilità del datore di lavoro, configurata dal DDL come una “colpa da organizzazione”, che non sussiste se si dimostra di aver posto in essere tutte le misure organizzative idonee rispetto alle esigenze di tutela dei lavoratori.
Il DDL abroga completamente il titolo I, gli altri Titoli del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rimangono in vigore fino all’emanazione, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge, di un decreto legislativo diretto a garantire attuazione, nelle materie di cui ai Titoli successivi al Titolo I.
Il DDL prevede la semplificazione del Titolo I che si compone di 22 articoli contro i 61 del vigente D. Lgs. 81/2008. Una delle principali novità del nuovo testo normativo sarebbe il riconoscimento di un ruolo di supporto al potere pubblico da parte dei professionisti, con la possibilità - per i medici del lavoro ed altri professionisti esperti in materia di sicurezza sul lavoro (sono esclusi gli architetti) - di certificare ai sensi dell'art.7 commi 5 e 6, sotto la propria responsabilità, la correttezza delle misure di prevenzione e protezione adottate dalla singola azienda.
Peraltro, gli organismi di vigilanza e la magistratura avranno specifici poteri di intervento per i casi di certificazioni fraudolenti, rese con colpa grave professionale o sottoscrivendo false dichiarazioni.
Interessati a tale ruolo di supporto sarebbero i professionisti e gli esperti del settore: tutti iscritti in un elenco ad hoc tenuto dal Ministero del Lavoro, che avrebbe altresì la competenza alla verifica circa il possesso – da parte dei singoli - dei requisiti per l’iscrizione all’elenco stesso.
La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro è definita dal DDL come una “colpa da organizzazione”, nel senso che non sussiste la responsabilità del datore di lavoro se questi dimostri di aver posto in essere tutte le misure organizzative idonee rispetto alle esigenze di tutela dei lavoratori. Dal che consegue il venir meno della responsabilità penale del datore di lavoro “in caso di infortunio che sia derivato da grave negligenza del dirigente, del preposto o del lavoratore”.
Il DDL prevede incentivi economici per l’adozione e l’attuazione delle misure organizzative di prevenzione e protezione dai rischi, demandando al Ministero del Lavoro ed all’INAIL il compito di individuare modalità e termini per la fruizione di “sensibili” sgravi sui premi assicurativi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
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