“La qualità nei materiali per il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia e la manutenzione edile”
10 maggio 2017 – NAPOLI - Hotel Santa Lucia - via Partenope
Contro l’obsolescenza programmata in edilizia
Incontro tecnico per gli operatori edili organizzato da lancellottirestauro.com
Tre dei massimi esperti Italiani del restauro architettonico e cinque aziende di nicchia, specializzate e leader nei propri settori, si riuniscono a Napoli insieme a professionisti ed addetti ai lavori del comparto edile per dar vita ad una discussione su alcune tematiche inerenti il settore del restauro e della manutenzione edile.
Gli esperti invitati stimoleranno un dibattito finale su questi aromenti:
- la produzione e l’impiego di calci pozzolaniche FL;
- malte formulate ad hoc per il restauro;
- colori ai silicati di potassio puri;
- consolidanti al litio per superfici lapidee;
- puliture superfici con laser di ultima generazione;
- rinforzi strutturali FRP e FRCM;
- consolidamenti murari con intonaci armati 2.0.
Obiettivo della giornata formativa è indicare un percorso alternativo all’attuale standardizzazione del mercato dei materiali edili specialistici, informare correttamente tecnici ed imprese su argomenti applicativi risolutivi, coinvolgere operatori e professionisti confrontando opinioni, convinzioni, conoscenze e comportamenti.
Le scelte tecnologiche progettuali sono quanto mai fondamentali per ottimizzare gli interventi a farsi, soprattutto ai fini della vita utile dell'opera e dell'ottimizzazione delle risorse impiegate.
La partecipazione è aperta a tutti previa registrazione sul sito www.lancellottirestauro.com
Semplificazione amministrativa, maggiore dialogo dei Comuni con i cittadini e le imprese, interventi di edilizia più veloci e regole più chiare. Questo è Il decreto Madia sulla semplificazione in materia edilizia (d. lgs. 222/2016, cosiddetto Scia2). Un tema importante attraverso il quale l’Anci ha tentato di superare le difficoltà dei Comuni più piccoli, dove la competenza e la propensione all’innovazione è più difficile. E’ in quest’ottica che l'ANCI ha prodotto il sesto quaderno tecnico dedicato proprio allo Scia2 e consultabile gratuitamente sul sito istituzionale dell’Associazione www.anci.it.
Il quaderno offre agli amministratori degli 8 mila Municipi italiani oltre al necessario inquadramento delle nuove norme sugli interventi edilizi, una modulistica aggiornata su tutti i tipi di adempimenti necessari. In esso si chiarisce inoltre, una delle maggiori innovazioni che il decreto apporta, ovvero quella del regime amministrativo da adottare per i singoli interventi, che possono ora essere effettuati anche senza dare comunicazione al Comune, tra cui l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici, la pavimentazione del giardino condominiale ed altri tipi di intervento di manutenzione ordinaria.
L’ambizione del quaderno, dunque, non è solo quella di dare ai Comuni uno strumento utile a favorire la regolarità di tutte le procedure. Attraverso la stesura di linee guida chiare e definite, infatti, si incrementa anche l’opportunità concreta di potenziare e semplificare il dialogo tra amministrazione, cittadini e imprese.
Le indicazioni, gli schemi e la modulistica presenti nella pubblicazione tengono conto anche del nuovo regolamento di semplificazione delle autorizzazioni paesaggistiche.
Quaderno Tecnico www.anci.it
Con la legge di stabilità n. 208 del 28 dicembre 2015, sono state prorogate al 31 dicembre 2016, le detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di efficientamento energetico e per l'adeguamento sismico degli edifici, nonchè la detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie. E' stato anche prorogato alla stessa data anche il Bonus Mobili, con la detrazione del 50% da calcolare su una spesa massima di 10mila euro per l'acquisto di mobili.
Chi effettua spese per interventi di ristrutturazione edilizia può fruire della detrazione d'imposta Irpef pari al 36%. Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015, la detrazione Irpef sale al 50%.
Una detrazione del 50% spetta anche sulle spese sostenute, dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, ed A per i forni, nonchè per tutte le apparecchiature per le quali sia prevista la definizione della classe energetica, compreso quelli da destinarsi ad arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione edilizia.
La detrazione è, invece, pari al 65% delle spese effettuate, dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2015, per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità.
Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l'aliquota Iva agevolata del 10%.
Importante per ampliare i proprio orizzonti lavorativi e non trovarsi impreparati di fronte ai cambiamenti delle norme vigenti. Il corso fornisce le basi per formare la figura professionale di Tecnico Acustico Edile e conoscere a fondo la normativa che regola la materia, con approfondimento delle caratteristiche tecniche degli strumenti da utilizzare per le misurazioni fonometriche.
La figura professionale di Tecnico Acustico Edile, si pone come interlocutore di riferimento per le altre figure coinvolte nel processo edilizio, oltre a fornire le competenze per garantire le corrette performance acustiche relativamente ai requisiti acustici passivi degli edifici.
Il partecipante al corso, certificazione acustica, acquisirà la conoscenza di diverse tecniche di riduzione del rumore e, più in generale, dell’inquinamento acustico e dell’isolamento acustico negli ambienti di vita e di lavoro anche ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Al termine del percorso formativo, il Tecnico Acustico Edile, sarà in grado di offrire consulenza su tutto il processo realizzativo, dalla progettazione alla direzione dei lavori, fino all’esecuzione delle prove fonometriche strumentali
Programma Corso
– Fondamenti di acustica, il decibel
– Grandezze ed unità di misura, calcoli e ponderazioni
– Il fenomeno sonoro Il sistema uditivo
– Effetti del rumore sul corpo umano e psicoacustica
– Effetti dell’esposizione al rumore Sorgentisonore e ricettori Propagazione del suono
– Cenni: trasmissione del rumore attraverso strutture solide, fonoisolamento, riflessione e assorbimento acustico
– Il quadro normativo (L. 447/1995, e DPCM 14/11/1997 DPCM 05/12/1997 sui requisiti acustici passivi degli edifici).
– La figura del tecnico competente e legislazione di riferimento
– La normativa nazionale e regionale: il punto di vista dell’ARPA
– Il sistema sanzionatorio amministrativo Classificazione acustica comunale
– Acustica negli ambienti confinati, tempo di riverberazione e linee guida per la correzione acustica.
– Valutazione di clima ed impatto acustico: casi studio
– I requisiti acustici previsti dal DPCM 05/12/1997: indici di valutazione
– Isolamento verticale ed orizzontale ai rumori aerei
– Isolamento di facciata ai rumori esterni
– Isolamento dai rumori da calpestio dei solai
– Isolamento dei rumori da impianti tecnologici
– Requisiti acustici degli impianti e norme per il loro collaudo acustico
– (EN 12354-5 e UNI/TR 11175)
– Strumentazione e tecniche di misura: fonometro e sonda intensi metrica
– Il collaudo acustico strumentale dei requisiti acustici passivi degli edifici
– Materiali: cataloghi tecnici e certificati Contenuti della relazione tecnica Modalità di gestione degli esposti
– Cantieri: controlli, autorizzazioni in deroga e normale tollerabilità da codice civile
– Valutazione del rischio rumore e vibrazioni in ambito occupazionale in base al D.Lgs. 81/08
– La misurazione del rumore ambientale: Il DM 16/03/1998
– Esercitazione e analisi di casi pratici
Destinatari del corso
Il corso per Tecnico Acustico Edile si rivolge ai professionisti del settore edile ed impiantistico che seguono l’iter di progettazione: ingegneri, architetti, geometri e in generale tutti i tecnici che operano nel campo delle costruzioni, dell’architettura e dell’urbanistica e vogliono acquisire esperienze come tecnico competente in acustica, anche a tecnici impiegati nelle Pubbliche Amministrazioni e ai Tecnici competenti in acustica ambientale.
Attestato
Il seguente corso riconosce al completamento del medesimo il rilascio di un Attestato di frequenza Beta Formazione, ente accreditato alla regione Emilia Romagna e possessore del marchio di qualità rilasciato dall’ente Q Gest. L’attestato è spendibile in tutto il territorio nazionale.
Materiale didattico
All’interno del corso è possibile scaricare dispense e materiale didattico forniti dal docente. Inoltre sarà fornita l’email del docente che risponderà ad eventuali chiarimenti sugli argomenti trattati.
Modalità di fruizione
Il corso è in modalità E-learning ed e fruibile da computer e dispositivi mobile fruibile 24ore su 24, dove e quando vuoi..
Lo studio del Cresme per Federcostruzioni evidenzia i primi segnali economici positivi del comparto e dati di vendita in crescita per la filiera delle macchine. Nei primi tre mesi dell’anno, +11,4% di appalti pubblici. Riaprono i cantieri ma cambia il mercato: in Italia, nel 2013, ristrutturazioni per 113 miliardi di euro, contro 50 miliardi delle nuove costruzioni di cui 19,7 riguardano l'edilizia residenziale. De Vizio (Federcostruzioni): «Rappresentiamo oltre tre milioni di addetti e 400 miliardi di giro d'affari».
Siamo all'inizio di un nuovo ciclo edilizio, dopo gli anni bui di una crisi senza precedenti, soprattutto in Italia? Secondo Federcostruzioni sì. Nel settore nazionale delle costruzioni, il comparto laterizi registra un aumento delle vendite del 13% nel secondo semestre del 2013 e gli appalti pubblici registrano un +11,4% nei primi tre mesi di quest'anno. In conseguenza, le vendite delle macchine da cantiere sono in crescita, con una costante ripresa delle importazioni dall'agosto dello scorso anno. Segno inequivocabile che questi macchinari si vendono, perché le imprese hanno finalmente cantieri in cui impiegarli.
È questo lo scenario presentato da Federcostruzioni nel corso della 29ª edizione di Samoter, il Salone internazionale triennale sulle macchina movimento terra, da cantiere e per l’edilizia, fino a domenica 11 maggio a Veronafiere, insieme ad Asphaltica, Salone delle soluzioni e tecnologie per pavimentazioni, sicurezza e infrastrutture.
ll.mo Presidente del Consiglio - On. Matteo Renzi
Confedertecnica Campania ( Confederazione dei Sindacati del comparto tecnico), come da Lei sollecitato, Le fa pervenire le seguenti proposte necessarie allo snellimento delle procedure burocratiche nel campo edilizio ed urbanistico che da sole potrebbero accelerare gli investimenti privati nel settore immobiliare:
1) Abolizione, in sede comunale, delle Commissioni Edilizie ed Urbanistiche che servono solo a creare inutili centri di potere a beneficio di tecnici delegati dalla politica.
2) Riconoscimento legale delle asseverazione tecnico-amministrative da parte dei professionisti nell'ambito delle procedure edilizie, in sostituzione delle autorizzazioni dirigenziali., con eventuale controllo degli atti dichiarati successivamente all'inizio lavori.
3) Attivare seriamente lo Sportello Unico in edilizia (attualmente solo sulla carta) e rilascio delle autorizzazioni edilizie anche attraverso la Conferenza dei servizi che deve essere dialogante con il proponente sulle soluzioni progettuali e non rigidamente ostativa.
4) La Conferenza dei Servizi deve prevedere che se un' Amministrazione (compresa la Soprintendenza) o l' Ufficio competente non si presenta o, in alternativa, non invii il proprio parere alla data della convocazione, deve valere a tutti gli effetti, senza possibilità di deroga, il silenzio-assenso.
5) Modificare l'art. 20 della legge 241/90 e s.m.i. per la parte che prevede la non applicabilità dei 60 giorni per il silenzio-assenso relativo ai vincoli paesaggistici, ambientali e per la pubblica incolumità. Tale vincolo dovrebbe valere solo per le grandi opere, mentre per le piccole e medie opere edilizie dovrebbe valere sempre il silenzio-assenso e comunque mai il silenzio- rifiuto.
6) L'autorizzazione sismica se non rilasciata entro 60 gg. deve essere validata dal solo collaudatore in corso d'opera, evidenziando che il Genio Civile non rispetta mai i 60 giorni previsti , facendo anche trascorrere molti mesi prima del rilascio dell'autorizzazione sismica, con la conseguente impossibilità di iniziare i lavori anche in presenza di regolari permessi a costruire, con grave danno economico rispetto al programma di investimento imprenditoriale.
7) Imporre che tutte le pratiche edilizie ed urbanistiche da presentare agli Uffici competenti debbano essere presentate solo su supporto informatico e/o per via telematica. Infatti non è più possibile che ogni Ufficio competente richieda sempre almeno due copie cartacee complete del progetto con problema anche per l'archiviazione di dette pratiche, in polverosi cantinati.
8) In presenza di un Piano Urbanistico Particolareggiato, il successivo Permesso a costruire deve essere legittimato sempre (non a discrezione) dalla sola autocertificazione da parte del progettista, avendo il P.U.A. già definito a monte : parametri, indici, distacchi, materiali, planivolumetrico,ecc.
9) Limitare i Regolamenti Attuativi delle Leggi relativi allo snellimento procedurale, in quanto la dirigenza, privata dal potere decisionale, cerca sempre, attraverso strumentali interpretazioni, di impadronirsi di nuovo dell'iter procedurale snellito.
10) Modificare le norme previste dal D.vo 163/2006 per quanto riguarda gli affidamenti progettuali. Eliminare la possibilità della progettazione interna agli Uffici con compenso del 2%. Tale privilegio ha di fatto bloccato ogni possibilità di produzione del reddito da parte dei liberi professionisti che sono esclusi quasi sempre dagli affidamenti, in quanto i dipendenti non vogliono rinunciare all'appetibile insperato ulteriore guadagno, facendo, in tal modo, concorrenza sleale ai liberi professionisti e sguarnendo gli uffici pubblici del personale necessario per le attività ordinarie.
Il risultato è che i progetti elaborati dagli Uffici spesso sono impresentabili (non avendo gli strumenti operativi ed in alcuni casi le competenze) ma ugualmente validati in quanto , in tal caso,non vi è differenza tra il ruolo del controllore e quello del controllato.
Inoltre il limite dell'esperienza tecnica, previsto nelle gare di affidamento, dovrebbe essere sempre esteso almeno agli ultimi 20 anni, in quanto il limite dei 10 anni previsto non è compatibile con la crisi di mercato che da più di dieci anni si manifesta. Non è possibile, infatti, che un professionista che ha progettato una scuola 11 anni prima della gara, non sappia più progettare. Si elimina, in tal modo, il valore della stessa laurea !!. Vi è necessità, inoltre, di individuare un Centro Unico per le gare di affidamento progettuale che dovrebbe configurarsi nello stesso istituto regionale, evitando il proliferare di elenchi comunali e modalità di gare di ogni tipo.
Si evidenzia, inoltre, che molti finanziamenti europei non trovano collocazione per mancanza di progetti, dovuta dal fatto che gli Uffici non sono in condizione di progettare con i parametri europei e, nel contempo, non avviano le gare per gli affidamenti esterni per mancanza di coperture di bilancio che, invece, per tale tipo di finanziamento, potrebbero essere espletate anche sub-conditio all'avvenuto finanziamento, salvo il riconoscimento comunque della sola quota parcellare del progetto preliminare, in qualità di rimborso spese..
Queste ed altre procedure di snellimento possono trovare spazio nei deliberati governativi. Confedertecnica Campania si riserva di esplicitare in modo più puntuale quanto sinteticamente espresso.
Sperando nell'accoglimento delle proposte, inviamo cordiali saluti. Arch. Marco Ciannella- Presidente Confedertecnica Campania
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In attesa di Samoter e Asphaltica dall’8 all’11 maggio.
Il monitoraggio dei provvedimenti più significativi e dei bandi di lavori più interessanti per l'anno in corso. Il mercato del recupero tocca oramai il 66%.
Verona, 14 aprile 2014 - Ferrovie, autostrade, ma anche ristrutturazione di edifici scolastici e opere nei piccoli comuni. Sono questi i settori che nel corso dell'anno vedranno l'apertura del maggior numero di cantieri. Il mercato delle costruzioni non è certo uscito dalla crisi, ma un monitoraggio dei provvedimenti legislativi degli ultimi mesi e dei programmi delle grandi stazioni appaltanti, a poche settimane dalla 29^ edizione di Samoter in programma con Asphaltica a Veronafiere dall’8 all’ 11 maggio prossimi, mostra che qualcosa si muove.
L’analisi parte da un provvedimento atteso da anni, quello battezzato “Piano dei 6000 campanili”, che ha messo a disposizione fondi per i comuni con meno di 5000 abitanti. La prima tranche, assegnata con la procedura del click day ha distribuito a 115 comuni i primi 100 milioni di euro, ed altri 50 sono in corso di assegnazione con la seconda tranche, seguendo la graduatoria “a scorrimento”. Complessivamente lo stanziamento annunciato è di 1 miliardo di euro. I Comuni così possono sbloccare opere incagliate dai vincoli del patto di stabilità e attivare lavori di cui beneficeranno soprattutto le piccole imprese di costruzione. Un effetto simile lo ha anche il Piano per l'Edilizia Scolastica. Il Governo ha assegnato 150 milioni di euro per i piccoli progetti di manutenzione delle scuole, attraverso graduatorie stilate dalle Regioni.
Le politiche di riqualificazione urbana possono essere un buon driver per la ripresa del mercato: secondo il Cresme oltretutto nuova costruzione e opere pubbliche non torneranno comunque ai livelli pre crisi e già oggi il recupero vale il 66% del mercato. E che la direzione sia questa anche per il futuro è evidente pensando alla anzianità del nostro patrimonio edilizio (nelle città le case con più di 40 anni sono mediamente il 76%) alla necessità di adeguamento alle normative europee relative all'impiantistica e alla richiesta di maggiore efficienza energetica.
Federcostruzioni, ad esempio, chiede il varo di un piano nazionale per la riqualificazione urbana basato anche sui Fondi Europei 2014-2020. La legge di stabilità per il 2014 contiene complessivamente 50 norme per le costruzioni. Impossibile elencarle tutte, ma tra le più attese per ridare fiato al mercato immobiliare c'è senza dubbio il fondo di garanzia sui mutui prima casa (200 milioni l'anno per il triennio 2014-2016). Ancora, da ricordare un allentamento del patto di stabilità del valore di 1 miliardo per i pagamenti in conto capitale da parte di Comuni e Province entro i primi sei mesi del 2014.
Sul fronte delle infrastrutture si segnalano le gare per 2,5 miliardi di euro che Rete Ferroviaria Italiana ha previsto di bandire nel 2014. Una cifra suddivisa in 750 milioni per nuovi investimenti ( tra questi la velocizzazione della Catania - Siracusa, e l'ammodernamento della Messina – Palermo ma anche opere nel nodo di Roma) e ben 1310 milioni di euro per la manutenzione della rete. Entro la prima metà dell'anno andranno in gara anche le opere civili del 2° lotto costruttivo per il Terzo Valico, per un valore di circa 500 milioni di euro mentre per la fine dell'anno è prevista la pubblicazione dell'avviso di preinformazione di BBT per il lotto Mules del Tunnel del Brennero, opere che valgono circa 1,2 miliardi di euro.
Sul fronte autostrade, entro l'anno apriranno i cantieri lungo tutta la tratta della Pedemontana Veneta e saranno liquidati lavori per non meno di 130 milioni di euro. Da segnalare anche che dal primo gennaio di quest'anno le Concessionarie Autostradali debbono per legge affidare il 60% e non più il 40% dei lavori a terzi. Questo mette sul mercato, secondo i dati elaborati dal Ministero delle Infrastrutture, circa 500 milioni in più rispetto al 2013.
Insomma qualcosa si muove, resta da capire se nei prossimi mesi assisteremo al quel cambio di scenario che il mercato aspetta da troppo tempo. Una prima risposta la si potrà avere dal prossimo Samoter ( il salone internazionale delle macchine movimento terra, da cantiere e per l'edilizia) che con Asphaltica è in programma a Verona dall'8 all'11 maggio prossimi, e al quale hanno già confermato la loro partecipazione oltre 450 aziende del settore.
Servizio Stampa Veronafiere
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Considerata l'attuale eccezionale situazione di crisi economica e sociale che impone l'adozione di misure urgenti volte a fronteggiare la grave emergenza abitativa in atto e a adottare misure volte a rilanciare in modo efficace il mercato delle costruzioni;
Considerata, in particolare, la necessita' di intervenire in via d'urgenza per far fronte al disagio abitativo che interessa sempre piu' famiglie impoverite dalla crisi e di fornire immediato sostegno economico alle categorie meno abbienti che risiedono prevalentemente in abitazioni in locazione;
Considerata l'esigenza di adottare con misure di urgenza l'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica e di alloggi sociali;
Considerata, inoltre, la necessita' e l'urgenza di introdurre disposizioni in materia di qualificazione delle imprese esecutrici di contratti pubblici di lavori volte a garantire un miglior livello di certezza giuridica in particolare in tema di partecipazione degli operatori economici qualificati nel mercato degli appalti, nonche' disposizioni volte a facilitare gli investimenti connessi ad Expo 2015;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto-legge: Art. 1
Finanziamento fondi
1. L'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e' sostituito dal seguente: «4. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e' assegnata una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.».
2. La dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e' incrementata di 15,73 milioni di euro per l'anno 2014, di 12,73 milioni di euro per l'anno 2015, di 59,73 milioni di euro per l'anno 2016, di 36,03 milioni di euro per l'anno 2017, di 46,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 9,5 milioni di euro per l'anno 2020.
Art. 2
Modifica della disciplina del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione
1. All'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «nonche', qualora le disponibilita' del Fondo lo consentano, per sostenere le iniziative intraprese dai comuni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o attraverso attivita' di promozione in convenzione con cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilita' nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati», sono sostituite dalle seguenti: «e per sostenere le iniziative intraprese dai Comuni e dalle regioni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o fondi di garanzia o attraverso attivita' di promozione in convenzione con cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilita' nel settore della locazione, attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canoni concordati ai sensi dell'articolo 2, comma 3. Le procedure previste per gli sfratti per morosita' si applicano sempre alle locazioni di cui al presente comma, anche se per finita locazione.»;
b) al comma 6, sono aggiunte in fine le seguenti parole «e definire la finalita' di utilizzo del Fondo ottimizzandone l'efficienza, anche in forma coordinata con il Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli istituiti dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.»;
c) il comma 7 e' sostituito dal seguente «7. Le regioni provvedono alla ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al comma 6 nonche' di quelle destinate al Fondo ad esse attribuite ai sensi del comma 5; le risorse destinate dalle regioni alla costituzione di agenzie o istituti per la locazione o fondi di garanzia o alle attivita' di promozione in convenzione con cooperative edilizie per la locazione sono assegnate dalle stesse ai comuni sulla base di parametri che premino sia il numero di abbinamenti tra alloggi a canone concordato e nuclei familiari provenienti da alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata o sottoposti a procedure di sfratto esecutivo, sia il numero di contratti di locazione a canone concordato complessivamente intermediati nel biennio precedente.».
Art. 3
Misure per la alienazione del patrimonio residenziale pubblico
1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. In attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo della Costituzione, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, i livelli essenziali delle prestazioni e favorire l'accesso alla proprieta' dell'abitazione, entro il 30 giugno 2014, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali, previa intesa della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approvano con decreto le procedure di alienazione degli immobili di proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, anche in deroga alle disposizioni procedurali previste dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560. Le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate a un programma straordinario di realizzazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente.»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. E' istituito nello stato di previsione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito Fondo, che opera attraverso un conto corrente di tesoreria, destinato alla concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per l'acquisto degli alloggi di proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati di cui al comma 1. A titolo di dotazione del Fondo e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 18,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i criteri, le condizioni e le modalita' per l'operativita' del Fondo di cui al presente comma.
2-ter. All'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «monogenitoriali con figli minori» sono aggiunte le seguenti: «conduttori di alloggi di proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati».
2-quater. Con apposite convenzioni, da stipularsi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e istituzioni finanziarie nazionali o dell'Unione europea o con le relative associazioni di rappresentanza, possono essere disciplinate forme di partecipazione finanziaria e nella gestione del Fondo di cui al comma 2-bis, al fine di aumentarne le disponibilita' e rendere diffuso sull'intero territorio nazionale il relativo accesso.».
Art. 4
Piano di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approvano con decreto un Piano di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, sia attraverso il ripristino di alloggi di risulta sia per il tramite della manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini dell'adeguamento energetico, impiantistico statico e del miglioramento sismico degli immobili.
2. Il Piano di cui al comma 1 nonche' gli interventi di cui al successivo articolo 10, comma 10, sono finanziati con le risorse rinvenienti dalle revoche di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel limite massimo di 500 milioni di euro e con le risorse di cui al comma 5. Con decreti, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i finanziamenti revocati ai sensi del periodo precedente. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica al CIPE i finanziamenti revocati. Le quote annuali dei contributi revocati e iscritte in bilancio, ivi incluse quelle in conto residui, affluiscono ad un Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi del comma 2 iscritte in conto residui, ad eccezione di quelle eventualmente conservate ai sensi dell'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dovranno essere mantenute in bilancio e versate all'entrata dello Stato, secondo la cadenza temporale individuata nel decreti di cui al comma 2, in modo da non comportare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, per essere riassegnate sul Fondo di cui al comma 2.
4. Nell'ambito del Piano di cui al comma 1, gli alloggi oggetto di interventi di manutenzione e di recupero con le risorse di cui al comma 5, sono assegnati alle categorie sociali individuate dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9.
5. Per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 4, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 e fino al 31 dicembre 2017, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo, denominato «Fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari», nel quale confluiscono le risorse, non utilizzate relative alla seguenti autorizzazioni:
a) dell'articolo 36, della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente all'articolo 2, lettera f) e all'articolo 3, lettera q) della medesima legge n. 457 del 1978;
b) dell'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;
c) dell'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. 6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, nel limite di euro 5 milioni per l'anno 2014, di euro 20 milioni per l'anno 2015, di euro 20 milioni per l'anno 2016 e di euro 22,9 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante utilizzo delle risorse previste alle lettere a), b) e c) del comma 5 che sono versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul Fondo di cui al medesimo comma 5.
7. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 5, valutati complessivamente in 5 milioni di euro per il 2014, 20 milioni di euro per il 2015, 20 milioni di euro per il 2016 e 22,9 milioni di euro per il 2017 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
8. Con il decreto interministeriale di cui al comma 1 sono definiti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 5 tra le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano che provvedono entro quattro mesi all'assegnazione delle risorse ai Comuni e agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
Lotta all'occupazione abusiva di immobili
1. Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non puo' chiedere la residenza ne' l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge.
Art. 6
Imposizione sui redditi dell'investitore
1. Fino all'eventuale riscatto dell'unita' immobiliare da parte del conduttore e, comunque, per un periodo non superiore a dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori di nuova costruzione o di realizzazione mediante interventi di manutenzione straordinaria o di recupero su un fabbricato preesistente di un alloggio sociale, come definito dal decreto ministeriale in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, i redditi derivanti dalla locazione dei medesimi alloggi sociali non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi e alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, nella misura del 40 per cento.
2. L'efficacia della misura di cui al comma 1 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 7
Detrazioni fiscali IRPEF per il conduttore di alloggi sociali
1. Per il triennio 2014 - 2016, ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto ministeriale in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, adibita ad propria abitazione principale spetta una detrazione complessivamente pari a: a) 900 euro, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
b) 450 euro, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
2. Alla detrazione di cui al comma 1 si applica il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 11 febbraio 2008 recante «Modalita' di attribuzione, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-sexies, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, della detrazione di cui al citato articolo 16 eccedente l'imposta lorda diminuita delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo TUIR», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2008.
Art. 8
Riscatto a termine dell'alloggio sociale
1. Trascorso un periodo minimo di 7 anni dalla stipula del contratto di locazione, il conduttore di un alloggio sociale, come definito dal decreto ministeriale in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, ha facolta' di riscattare l'unita' immobiliare.
2. Fino alla data del riscatto, il conduttore puo' imputare parte dei corrispettivi pagati al locatore in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio e per altra parte in conto affitto; ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, i corrispettivi si considerano canoni di locazione, anche se imputati in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio e ad essi si applicano le disposizioni dell'articolo 6 ove ne ricorrano le condizioni.
3. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, i corrispettivi delle cessioni degli alloggi di edilizia sociale si considerano conseguiti alla data dell'eventuale esercizio del diritto di riscatto dell'unita' immobiliare da parte del conduttore e le imposte correlate alle somme percepite in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio nel periodo di durata del contratto di locazione costituiscono un credito d'imposta.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le clausole standard dei contratti locativi e di futuro riscatto, le tempistiche e gli altri aspetti ritenuti rilevanti nel rapporto, nonche' le modalita' di determinazione e di fruizione del credito d'imposta.
5. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano ai contratti di locazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 9
Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato
1. Per il quadriennio 2014-2017, l'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e' ridotta al 10 per cento.
2. All'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere esercitata anche per le unita' immobiliari abitative locate nei confronti di cooperative o enti senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II del codice civile, purche' sublocate a studenti universitari con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.».
Art. 10
Edilizia residenziale sociale
1. In attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, il presente articolo e' finalizzato a perseguire la riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati attraverso l'aumento dell'offerta di alloggi sociali in locazione, senza consumo di nuovo suolo rispetto agli strumenti urbanistici vigenti, favorendo il risparmio energetico e la promozione, da parte dei Comuni, di politiche urbane mirate ad un processo integrato di rigenerazione delle aree e dei tessuti attraverso lo sviluppo dell'edilizia sociale.
2. Ai fini del perseguimento dell'obiettivo dell'aumento dell'offerta di alloggi sociali in locazione, i commi seguenti prevedono tempi e modalita' di adozione delle procedure idonee a garantire, anche attraverso lo stanziamento di risorse pubbliche e l'accelerazione dell'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'incremento degli alloggi sociali.
3. Si considera alloggio sociale, ai fini del presente articolo, l'unita' immobiliare adibita ad uso residenziale, realizzata o recuperata da soggetti pubblici e privati, nonche' dall'ente gestore comunque denominato, da concedere in locazione, per ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato. Si considera altresi' alloggio sociale l'unita' abitativa destinata alla locazione, con vincolo di destinazione d'uso, comunque non inferiore a quindici anni, all'edilizia universitaria convenzionata oppure alla locazione con patto di futura vendita, per un periodo non inferiore ad otto anni. Le aree o gli immobili da destinare ad alloggio sociale non si computano ai fini delle quantita' minime inderogabili di spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico o a parcheggi, previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968.
4. Il presente articolo si applica nei comuni di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003 al patrimonio edilizio esistente, ivi compresi gli immobili non ultimati e sugli interventi non ancora avviati provvisti di titoli abilitativi rilasciati entro il 31 dicembre 2013 ovvero regolati da convenzioni urbanistiche stipulate entro la stessa data e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Ai fini del presente articolo sono ammessi interventi di:
a) ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, rafforzamento locale, miglioramento o adeguamento sismico;
b) sostituzione edilizia mediante anche la totale demolizione dell'edificio e la sua ricostruzione con modifica di sagoma o diversa localizzazione nel lotto di riferimento, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 30 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
c) variazione della destinazione d'uso anche senza opere;
d) creazione di servizi e funzioni connesse e complementari alla residenza, al commercio con esclusione delle grandi strutture di vendita, necessarie a garantire l'integrazione sociale degli inquilini degli alloggi sociali, in misura comunque non superiore al 20 per cento della superficie complessiva comunque ammessa;
e) creazione di quote di alloggi da destinare alla locazione temporanea dei residenti di immobili di edilizia residenziale pubblica in corso di ristrutturazione o a soggetti sottoposti a procedure di sfratto.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni definiscono, qualora non siano gia' disciplinati da norme vigenti e per i casi non disciplinati da convenzioni gia' stipulate, i requisiti di accesso e di permanenza nell'alloggio sociale, i criteri e i parametri atti a regolamentare i canoni minimi e massimi di locazione, di cui al decreto ministeriale in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, e i prezzi di cessione per gli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita. Le regioni, entro il medesimo termine, definiscono la durata del vincolo di destinazione d'uso, ferma restando la durata minima di quindici anni per gli alloggi concessi in locazione e di otto anni per gli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita o con patto di riscatto. Le regioni possono introdurre norme di semplificazione per il rilascio del titolo abilitativo edilizio convenzionato e ridurre gli oneri di urbanizzazione per gli interventi di cui al presente articolo.
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque anteriormente al rilascio del primo titolo abilitativo edilizio di pertinenza, i comuni approvano i criteri di valutazione della sostenibilita' urbanistica, economica e funzionale dei progetti di recupero, riuso o sostituzione edilizia e determinano le superfici complessive che possono essere cedute in tutto o in parte ad altri operatori ovvero trasferite su altre aree di proprieta' pubblica o privata, per le medesime finalita' di intervento, con esclusione delle aree destinate all'agricoltura o non soggette a trasformazione urbanistica dagli strumenti urbanistici, nonche' di quelle vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
8. Gli interventi di cui al comma 5 non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilita' assoluta e possono essere autorizzati in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi ed alle destinazioni d'uso, nel rispetto delle norme e dei vincoli artistici, storici, archeologici, paesaggistici e ambientali, nonche' delle norme di carattere igienico sanitario e degli obiettivi di qualita' dei suoli. Gli interventi sono regolati da convenzioni sottoscritte dal comune e dal soggetto privato con la previsione di clausole sanzionatorie per il mancato rispetto del vincolo di destinazione d'uso.
9. I progetti degli interventi di cui al comma 5, ad eccezione di quelli di mutamento di destinazione d'uso senza opere, devono comunque assicurare la copertura del fabbisogno energetico necessario per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento, tramite impianti alimentati da fonti rinnovabili, nel rispetto delle quote previste ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, allegato 3.
10. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 5, lettere d) ed e), nonche' di quelli per la realizzazione degli spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico o a parcheggi, previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, sono destinati fino a 100 milioni di euro a valere sulle risorse rese disponibili ai sensi dell'articolo 4, comma 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, viene ripartito il predetto importo tra le regioni che hanno rispettato il termine di cui al comma 6, nonche' definiti i criteri per il successivo riparto da parte delle regioni tra i Comuni che hanno siglato con gli operatori privati le convenzioni di cui al comma 8 ai fini della successiva formale stipula.
Art. 11
Verifica dell'attuazione del provvedimento
1. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse di cui agli articoli 1, 4 e 10 sono stabilite le modalita' di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento degli interventi e di applicazione di misure di revoca. Le risorse revocate restano destinate al contrasto del disagio abitativo e sono riprogrammate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Entro il 31 dicembre 2014 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio dei Ministri in merito all'attuazione del presente decreto.
Art. 12
Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici
1. Al fine di garantire la stabilita' del mercato dei lavori pubblici nell'attuale periodo di difficolta' economica per le imprese del settore, nelle more dell'emanazione, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, delle disposizioni regolamentari sostitutive delle disposizioni di cui agli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, annullate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2013, n. 280, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le categorie di lavorazioni di cui all'Allegato A del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 che, in ragione dell'assoluta specificita', strettamente connessa alla rilevante complessita' tecnica o al notevole contenuto tecnologico, richiedono che l'esecuzione avvenga da parte di operatori economici in possesso della specifica qualificazione. Il decreto individua altresi', tra di esse, le categorie di lavorazioni per le quali trova applicazione l'articolo 37, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Art. 13
Disposizioni urgenti per EXPO 2015
1. Per il Comune di Milano, al fine della realizzazione del grande evento EXPO 2015, e' prorogata all'anno 2015 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. All'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, dopo le parole: «la societa' ha altresi' facolta' di deroga agli articoli», sono aggiunte le seguenti: «26, 30,».
3. Al comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole: «anche se previste in leggi speciali» sono inserite le seguenti: «ad eccezione delle esenzioni di cui agli articoli 19 e 20 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il BIE sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione universale di Milano 2015, ratificato con legge 14 gennaio 2013, n. 3».
4. Per l'anno 2014 e' attribuito al comune di Milano un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015. Il contributo di cui al primo periodo non e' considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno 2014. Al relativo onere per l'anno 2014, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nel medesimo anno, delle somme iscritte nel conto dei residui relative alle seguenti autorizzazioni di spesa:
a) quanto ad euro 10 milioni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b) quanto ad euro 13 milioni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
c) quanto ad euro 2 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 14
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, comma 1, lettera b), 6, 7, 8 e 9 pari complessivamente a 97,71 milioni di euro per l'anno 2014, a 184 milioni di euro per l'anno 2015, a 152,70 milioni di euro per l'anno 2016, a 129 milioni di euro per l'anno 2017, a 86,85 milioni di euro per l'anno 2018, a 83,52 milioni di euro per 2019, a 46,92 milioni di euro per l'anno 2020 e a 18,52 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 5,9 milioni di euro per l'anno 2014 e a 3 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) quanto a 21,94 milioni di euro per l'anno 2014, 2015 e 2016, a 8,19 milioni di euro per l'anno 2017 e a 8,2 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985 n.118;
c) quanto a 56,81 milioni di euro per gli anni dal 2014 al 2019 e a 28,4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
d) quanto a 102,25 milioni di euro per l'anno 2015 e a 73,95 milioni di euro per l'anno 2016, a 24 milioni di euro per l'anno 2017, a 5,94 milioni di euro per l'anno 2018, a 18,51 milioni di euro per l'anno 2019 e a 18,52 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
e) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 40 milioni per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
f) quanto a 6,295 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
g) quanto a 1,765 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
h) quanto a 15,9 milioni di euro per l'anno 2018, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 7.
2. I programmi straordinari di edilizia agevolata, assegnatari di risorse ai sensi delle norme di cui alle predette lettere a), b) e c) del comma 1 e per i quali non e' stato attivato il mutuo, sono definanziati.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.
Art. 15
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 marzo 2014
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Lupi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Lanzetta, Ministro per gli affari regionali
Visto, Il Guardasigilli: Orlando