Per quanto concerne le lauree che danno la possibilità di redazione dell'APE, sempre all'articolo 1, dopo il comma 8, viene introdotto il comma 8bis il cui testo è il seguente "Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, apportare le seguenti modifiche:
1) all'articolo 2, comma 3, lettera a), le parole: da "LM4" a "LM73" sono sostituite dalle seguenti: "LM4, da LM20 a LM35, LM48, LM53, LM69, LM71, LM73", e le parole: da "4/S" a "77/S" sono sostituite dalle parole: "4/S, da 25/S a 38/S, 54/S, 61/S, 74/S, 77/S, 81/S";
2) all'articolo 2, comma 3, lettera c), dopo la parola: "termotecnica" sono aggiunte le parole: "aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica";
3) all'articolo 2, comma 4, lettera b), le parole: da "LM17" a "LM79" sono sostituite dalle seguenti: "LM17, LM40, LM 44, LM54, LM60, LM74, LM75, LM79", e le parole: da "0/S" a "86/S" sono sostituite dalle seguenti: "0/S, 4515, 50/S,62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S";
RIASSUMENDO
l'art. 2 del dpr n. 75/2013 riconosce i soggetti abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica, riconosciuti come soggetti certificatori:
i tecnici abilitati, la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b) del DPR;
gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, che esplicano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b) del DPR;
gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, o altro soggetto equivalente in ambito europeo, sulla base delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione, sempre che svolgano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b) del DPR;
le società di servizi energetici (ESCO) di cui al comma 2, lettera a) del DPR, che operano conformemente alle disposizioni di recepimento e attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici sempre che svolganol'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b) del DPR.
Quali sono, dunque, i tecnici abilitati che possono redigere l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) senza dover frequentare il corso di 80 ore?
Entrando nel dettaglio, può svolgere la professione di certificatore energetico senza svolgere il corso, il tecnico iscritto al relativi ordini e collegi professionali, abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente, in possesso di uno dei seguenti titoli:
Laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi (DM 16/03/2007):
LM4 architettura e ingegneria edilearchitettura
LM22 ingegneria chimica
LM23 ingegneria civile
LM24 ingegneria dei sistemi edilizi
LM26 ingegneria della sicurezza
LM28 ingegneria elettrica
LM30 ingegneria energetica e nucleare
LM31 ingegneria gestionale
LM33 ingegneria meccanica
LM35 ingegneria per l'ambiente e il territorio
LM53 scienza e ingegneria dei materiali
LM69 scienze e tecnologie agrarie
LM73 scienze e tecnologie forestali ed ambientali
Laurea specialistica conseguita in una delle seguenti classi (DM 28/11/2000):
4/S Classe delle lauree specialistiche in architettura e ingegneria edile
27/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria chimica
28/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria civile
31/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria elettrica
33/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria energetica e nucleare
34/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria gestionale
36/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria meccanica
38/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria per l'ambiente e il territorio
61/S Classe delle lauree specialistiche in scienza e ingegneria dei materiali
74/S Classe delle lauree specialistiche in scienze e gestione delle risorse rurali e forestali
77/S Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie agrarie
Laurea conseguita in una delle seguenti classi (DM 16/03/2007):
L7 ingegneria civile e ambientale
L9 ingegneria industriale
L17 scienze dell'architettura
L23 scienze e tecniche dell'edilizia
L25 scienze e tecnologie agrarie e forestali
Laurea conseguita in una delle seguenti classi (DM 04/08/2000):
4 Classe delle lauree in scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile
8 Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale
10 Classe delle lauree in ingegneria industriale
20 Classe delle lauree in scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali
Diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, in uno dei seguenti indirizzi e articolazioni:
C1 "meccanica, meccatronica ed energia" articolazione "energia";
C3 "elettronica ed elettrotecnica" articolazione "elettrotecnica", di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88;
diploma di perito industriale in uno dei seguenti indirizzi specializzati: edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni.
Diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C9 "costruzioni, ambiente e territorio", di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di geometra.
Diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C8 "agraria, agroalimentare e agroindustria" articolazione "gestione dell'ambiente e del territorio", di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di perito agrario o agrotecnico.
REDAZIONE informazione tecnica.it
Arch. Antonietta Salierno