Finalità
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le finalità di cui al presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonche’ in conformità all’articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
2. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall’articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e province autonome, si applicano, nell’esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest’ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117, terzo comma , della Costituzione.
3. Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi del presente decreto sono effettuati nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 17.
Obblighi del datore di lavoro non delegabili
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Art. 36. Informazione ai lavoratori
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.
4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.
Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2.
4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.
8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
a) principi giuridici comunitari e nazionali;
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.
Art. 136. Montaggio e smontaggio
1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l'adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.
2. Nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere collocati strettamente l'uno vicino all'altro.
3. Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno può fare parte del parapetto.
4. Il datore di lavoro assicura che:
a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio è impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacità portante sufficiente;
c) il ponteggio è stabile;
(...) (1)
e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un'esecuzione dei lavori e una circolazione sicure;
f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi è tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l'uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.
5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l'uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico e delimitandole con elementi materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo, ai sensi del titolo V.
6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.
7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;
c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;
e) le condizioni di carico ammissibile;
f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.
8. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell'allegato XXI.
(1) La lettera che recitava. “d) dispositivi appropriati impediscono lo spostamento involontario dei ponteggi u ruote durante l’esecuzione dei lavori in quota” è stata soppressa dall’art. 80, comma 1, del D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106
Pubblicato in Gazzetta il decreto con le deroghe alle norme sui titoli edilizi e al Codice Appalti che velocizzeranno gli interventi di riqualificazione
Con lo scopo di realizzare gli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici in tempi rapidi il dpcm 22 gennaio 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, introduce una serie di deroghe al Codice Appalti e alle norme sul rilascio del permesso di costruire proprio per accelerare i lavori.
Lo snellimento delle procedure faciliterà i lavori da finanziare con i 150 milioni di euro stanziati dal DL del Fare 69/ 2013. Secondo il sottosegretario all’Istruzione, Roberto Reggi, sul totale dei 692 interventi previsti, ne sono già stati affidati 500, mentre i Comuni, invitati dal presidente del Consiglio Matteo Renzi a segnalare una scuola su cui effettuate le operazioni di “rammendo”, hanno inviato circa 5 mila lettere, che dovranno ora essere vagliate dall’unità di missione istituita presso Palazzo Chigi.
Col dpcm 22 gennaio 2014, gli interventi potranno essere realizzati senza permesso di costruire a condizione che non comportino una variazione della destinazione d’uso o della sagoma degli edifici vincolati ai sensi del Codice dei Beni Culturali.
Nell’affidamento dei lavori, inoltre, il dpcm ammette una serie di deroghe, come la possibilità di appalto immediato, senza attendere i trentacinque giorni successivi all’aggiudicazione definitiva, il superamento dei controlli sulla capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa delle imprese e una maggiore libertà negli affidamenti in economia. Le altre azioni a sostegno dell’edilizia scolastica
Verso la velocizzazione degli interventi sulle scuole si sono mossi anche i Comuni e le imprese, che insieme hanno dato vita ad una task force. Anci, Associazione nazionale dei comuni italiani, e Ance, Associazione nazionale costruttori edili, si sono accordati per la ricognizione delle risorse che lo Stato non è ancora riuscito a spendere e l’individuazione di procedure snelle che consentano di realizzare in tempi certi le opere indispensabili.
Dal primo aprile l’unità di missione coordinerà gli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza segnalati dai sindaci direttamente al Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Ricordiamo infatti che all’inizio del mese di marzo il premier ha inviato una lettera a tutti i primi cittadini, chiedendo loro di scegliere un edificio scolastico e di proporre un progetto per il suo adeguamento contenente il valore dell'intervento, le modalità di finanziamento previste e la tempistica di realizzazione.
Mediante i 150 milioni stanziati dal Decreto del Fare potranno essere realizzati 692 interventi. Ricordiamo che le Regioni hanno presentato al Ministro dell’Istruzione una graduatoria di interventi immediatamente cantierabili, in ordine di priorità. Le Regioni hanno ricevuto dagli enti locali 3.302 richieste di intervento, di cui 2.515 ammissibili al finanziamento. Con i 150 milioni previsti dal Decreto del Fare è stato possibile finanziare 692 interventi. Le risorse sono state ripartite tra le Regioni dal Decreto 906/2013 dell’ex Ministro dell’Istruzione.
Secondo la proroga stabilita dal DL Salva Roma ter, i lavori devono essere affidati entro il 30 aprile 2014. Inizialmente, il Decreto del Fare aveva fissato come termine il 28 febbraio.
Al momento, secondo il sottosegretario all’Istruzione, sono stati affidati più di 500 appalti.
Arch. Antonietta Salierno by Informazionetecnica.it
Se è funzionale allo svolgimento dell'attività d'impresa, anche un impianto fotovoltaico è considerato spesa ammissibile ai sensi dell’agevolazione “Beni strumentali”, cosiddetta “Nuova Sabatini”. Questo è quanto risulta dalla sezione FAQ relativa alla "Nuova Sabatini", lo strumento istituito dall’articolo 2 del "Dl Fare" (Dl n. 69/2013) e finalizzato ad accrescere la competitività del sistema produttivo migliorando l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese (PMI). "L'acquisto di un impianto fotovoltaico funzionale allo svolgimento dell'attività d'impresa è considerata spesa ammissibile alle agevolazioni, laddove rientri nel concetto di "impianti", come chiarito nelle varie risoluzioni dell’Agenzia delle entrate (cfr. circolare 19 dicembre 2013 n. 36/E; circolare 19 luglio 2007, n.46/E; circolare 11 aprile 2008, n.38/ E), quindi macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3 dello schema previsto dall’art. 2424 c.c. (Art. 5 DM 27 novembre 2013 - P.to 6 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)" Alla “Nuova Sabatini”, ricordiamo possono accedere le PMI operanti in tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, che realizzano investimenti (anche mediante operazioni di leasing finanziario) in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuove di fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in hardware, software e tecnologie digitali. Per tutti gli approfondimenti sul meccanismo si veda la pagina dedicata sul sito del ministero per lo Sviluppo economico. Se è funzionale allo svolgimento dell'attività d'impresa, anche un impianto fotovoltaico è considerato spesa ammissibile ai sensi dell’agevolazione “Beni strumentali”, cosiddetta “Nuova Sabatini”. Questo è quanto risulta dalla sezione FAQ relativa alla "Nuova Sabatini", lo strumento istituito dall’articolo 2 del "Dl Fare" (Dl n. 69/2013) e finalizzato ad accrescere la competitività del sistema produttivo migliorando l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese (PMI). "L'acquisto di un impianto fotovoltaico funzionale allo svolgimento dell'attività d'impresa è considerata spesa ammissibile alle agevolazioni, laddove rientri nel concetto di "impianti", come chiarito nelle varie risoluzioni dell’Agenzia delle entrate (cfr. circolare 19 dicembre 2013 n. 36/E; circolare 19 luglio 2007, n.46/E; circolare 11 aprile 2008, n.38/ E), quindi macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3 dello schema previsto dall’art. 2424 c.c. (Art. 5 DM 27 novembre 2013 - P.to 6 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)" Alla “Nuova Sabatini”, ricordiamo possono accedere le PMI operanti in tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, che realizzano investimenti (anche mediante operazioni di leasing finanziario) in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuove di fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in hardware, software e tecnologie digitali. Per tutti gli approfondimenti sul meccanismo si veda la pagina dedicata sul sito del ministero per lo Sviluppo economico.
Redazione INFORMAZIONETECNICA.IT
By Arch. Antonietta Salierno
È stata pubblicata a gennaio 2014 una nuova edizione revisionata della Norma CEI EN 50110-1.
La nuova edizione della norma contribuisce all'obiettivo di progredire verso un graduale allineamento in Europa dei livelli di sicurezza associati alle modalità operative di lavoro eseguito sugli, o nelle vicinanze di impianti elettrici, per creare un livello di sicurezza comune. La Norma sostituisce completamente la precedente CEI EN 50110-1:2005-02, che rimane applicabile fino al 1 febbraio 2015. La parte 1 della EN 50110 fornisce le prescrizioni minime valide per tutti i Paesi Membri del CENELEC ed alcuni Allegati informativi che riguardano la sicurezza del lavoro eseguito sugli impianti elettrici o nelle vicinanze.
Congiuntamente il CEI ha pubblicato la IV edizione della Norma CEI 11-27 che costituisce l'integrazione in ambito nazionale della Norma CEI EN 50110-1 per tener conto della legislazione nazionale applicabile. Essasostituisce completamente la Norma CEI 11-27-2005-02, che rimarrà applicabile fino al 1 febbraio 2015. La presente Norma fornisce le prescrizioni di sicurezza per attività sugli impianti elettrici, o effettuate nelle vicinanze, destinati alla produzione, alla trasmissione, alla trasformazione, alla distribuzione e all'utilizzazione dell'energia elettrica, fissi, mobili, permanenti o provvisori. Tali prescrizioni si applicano alle procedure di esercizio, di lavoro e di manutenzione.
A supporto è stato pubblicato il Rapporto Tecnico CEI 11-81 che riguarda le novità tecniche riportate nella nuova edizione. Lo scopo di questa guida è quello di informare e guidare gli utilizzatori giustificando le scelte e approfondendo le novità rispetto alla norma precedente.
Le nuove pubblicazioni CEI sono disponibili presso tutti i punti vendita CEI.