La diversità come punto di forza
La Camera di Commercio di Torino certifica un altro anno di stagnazione, evidenziato dall’ennesimo calo delle imprese registrate. “Calano le nuove iscrizioni, a dimostrazione di una minor voglia di fare impresa, questo è quanto “il sole24ore riporta in un articolo del 27/02/2017.
In calo il commercio, le costruzioni, i servizi alle imprese, le attività industriali. E dimnuiscono anche le imprese agricole, nonostante un forte incremento (+13,3%) di quelle giovanili.
Un resoconto economico similare in tante provincie di Italia, che assomiglia sempre di più ad un bollettino di guerra, dove le parole “ripresa economica” riecheggiano oramai da anni senza trovare una sua identificazione nella realtà.
Perché parlare di “imprese e di lavoratore autonomo”?
Perché è sempre stata la risorsa naturale Italiana, il nostro punto forza, ma anche un punto non definito dalla legislazione.
Partiamo da alcune definizioni
Il Registro Imprese è un registro informatico e pubblico, che contiene le informazioni giuridiche ed economiche di tutte le imprese italiane, che operano sul territorio nazionale. Il Registro Imprese è gestito a livello provinciale dalle Camere di Commercio ed è retto da un Conservatore. Un giudice del Tribunale vigila su di esso.
Il Registro Imprese svolge un'importante funzione di pubblicità legale dei fatti dell'impresa: l'iscrizione nel Registro Imprese ha in generale "efficacia dichiarativa" ed origina in capo ai terzi una presunzione di conoscenza. Dettame non sempre vero
La pubblicità dei fatti iscritti al REA non ha valore legale, ma configura una “pubblicità notizia”.
I dati contenuti nel Registro Imprese sono resi pubblici attraverso visure e certificati camerali, documenti che contengono i principali dati di un’impresa. Il Registro Imprese è articolato in due Sezioni, una ordinaria e una speciale.
Si devono iscrivere nella Sezione Ordinaria:
- Gli imprenditori commerciali
- Le società (di persone, di capitali e cooperative)
- I Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE)
- Gli Enti Pubblici, che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale
Si devono iscrivere nella Sezione Speciale
- Le imprese artigiane
- Gli imprenditori agricoli
- I piccoli imprenditori commerciali
- I coltivatori diretti
- Le società semplici
Noi Coordinatori, Progettisti, Direttori dei Lavori… ci interfacciamo con la Sezione Speciale
Alcune attività sono obbligate a fornire in fase di iscrizione requisiti speciali come ad esempio ditte che gestiscono i rifiuti, chi si occupa di impianti elettrici, estetiste, agenti di commercio, accesso ad attività alimentari, a differenza di artigiani quali fabbro, muratore, edilizia in generale.
Attività con TITOLI ABILITATIVI
acconciatore, estetista, tatuaggi, piercing: SCIA presentata al Comune competente per territorio
tassista,autonoleggio con conducente, attività di trasporto persone con autovettura: autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dal Comune
attività para-sanitarie (odontotecnico, ottico, ortopedico meccanico): diploma specifico
autotrasporto merci conto terzi: fotocopia della patente di guida, fotocopia del libretto di circolazione per uso di terzi, iscrizione Albo Autotrasportatori presso la Motorizzazione Civile
soccorso stradale: fotocopia del libretto di circolazione con relativa annotazione che attesti che il mezzo è adibito al soccorso stradale
trasporto alunni: fotocopia delibera comunale di affidamento del servizio in appalto
molini: licenza macinazione
panifici: SCIA presentata al Comune. Requisiti specifici
autoscuola (con esclusione dello svolgimento di pratiche auto): fotocopia autorizzazione rilasciata dalla Provincia
tintolavanderia: SCIA presentata al Comune competente per territorio con requisiti tecnici notificati
servizi fotografici: SCIA presentata al Comune competente per territorio
trasporto funebre: autorizzazione rilasciata dal Comune e fotocopia del libretto di circolazione del mezzo con relativa annotazione per il trasporto.
Incompatibilità per le imprese
Oltre ai casi particolari in tema di società, valgono alcune regole generali.
L’attività svolta nell’impresa artigiana deve sempre essere prevalente rispetto ad altre attività eventualmente esercitate, pertanto:
- l’imprenditore ed i soci partecipanti non possono essere titolari o soci partecipanti di più imprese artigiane.
- l’imprenditore artigiano o i soci partecipanti non possono essere dipendenti con orario superiore al part-time al 50%, salvo prova contraria delle prevalenza dell'attività artigiana.
Controllo successivo della Camera di Commercio
Dopo l'iscrizione all'Albo, la Camera di Commercio valuterà la sussistenza dei "requisiti artigiani"sulla base delle notizie fornite dagli interessati e, (solo) in caso di reale necessità sulla base dell'istruttoria e della certificazione fornita dal Comune.
I requisiti per la parte edilizia NON SONO RICHIESTI, quindi chiunque e con qualunque cittadinanza, rivolgendosi ad un qualunque commercialista, può diventare impresa/lavoratore autonomo.
Il significato di “impresa” viene definita un'attività economica professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.
A questo si associa il “lavoro autonomo” è la forma di lavoro svolta da un tipo di lavoratore previsto dal diritto del lavoro italiano, definito dall'art. 2222 del codice civile, come colui che si obblighi a compiere, a prezzo di un corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente.
Esso identifica dunque l'attività di lavoro dei liberi professionisti e dei lavoratori autonomi manuali, con esclusione delle figure imprenditoriali, e necessita dell'apertura di partita IVA.
La definizione di lavoratore autonomo, secondo l’art. 89 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 81/08, “Persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione ” , unitamente all’articolo 2222 del codice civile.
Il primo elemento di criticità si ritrova nelle visure camerali che non comprendono la fattispecie di “lavoratore autonomo ”, ma la semplice dicitura di “impresa individuale ” con titolarità di un soggetto che può avere o meno dipendenti. L’esatta individuazione del soggetto, impresa o autonomo, si evidenzia al momento dell’affidamento del lavoro da svolgere da parte del committente. Sarà la stessa natura dell’opera da realizzare, i suoi tempi di realizzazione e le relative attrezzature necessari e che definiranno se in concreto si sia reso necessario un contratto d’opera (art. 2222 del codice civile) oppure un contratto d’appalto/sub-appalto (art. 1655 del codice civile).
Quindi solo al compimento dell’opera, in qualunque modo essa possa venire svolta. Il lavoratore si catapulta nel mondo del lavoro senza una vera coscienza di ciò che fa. La visura che dovrebbe essere la carta di identità dell’impresa, in realtà ci dice solo la data di nascita e gli aventi titolo niente risulta su i "requisiti artigiani"
Il D.lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici, artt. 34 e 37) prevede i raggruppamenti temporanei (riunione di imprese finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria). Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione delle imprese, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali
Anche qui una situazione di estremo rischio sia per il Coordinatore che per un Direttore dei lavori, nella gestione di “chi fa che cosa e con quali competenze”.
L’insieme di queste informazioni spot, ci delineano un quadro, nato in periodo particolare (Codice Civile del 1942), con radici ben più profonde che affondano nel concetto di bottega dei mestieri, luogo che costituiva, la scuola di formazione dell’artigiano, al fine di imparare a produrre un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio come da definizione, in più con una tradizione familiare tramandata di generazione in generazione.
La realtà lavorativa odierna è completamente diversa.
Le scuole artigiane potrebbero far da prepista ad una iscrizione in Camera di Commercio costituendo una sorta “di bottega di un tempo”; essendo la tradizione artigiana interrotta, c’è necessità di ricreare una memoria del lavoro fondata su nuove concezioni, depurata dagli errori del passato, integrata da nuove tecnologie e sistemi gestionali della sicurezza applicati .
Se la formazione e la specializzazione è richiesta obbligatoriamente per alcune attività, la stessa cosa non lo è per le imprese che nascono come “lavoratori autonomi” nell’ambito edilizio.
Altra aggravante di recente scenario, è stata l’incentivare da parte dello stato Italiano l’apertura di partite iva per la eliminazione delle categorie definite “co.co.co”; risultato..scorciatoia scelta da tanti datori , per sottrarsi ai costi dei contratti stabili, inquadrando in una forma di attività autonoma in prestazioni tipiche da lavoro dipendente.
Un insieme di forme perverse per mettere a rischio i lavoratori sotto ogni profilo, quello economico e quello della sicurezza.
L’assenza di un filtro all’iscrizione in Camera di Commercio e la carenza di definizione di lavoratore autonomo, associato ad una liberalizzazione inconsulta di iscrizioni porta a una NON buona prassi AUTORIZZARTA, una sorta di scorciatoia ma senza buon fine
Come invertire questa tendenza perversa?
Riqualificando l’impresa /lavoratore autonomo, in modo semplice e virtuoso rendendo alcune prassi obbligatorie per l’ottenimento della partita iva:
-attestato formativo legato alla tipologia di lavorativa ;
-per chi si iscrive con cittadinanza diversa da quella italiana, verifica di comprensione della nostra lingua, come per altri paesi sia europei che non;il cittadino straniero che vive legalmente in Italia da più di 5 anni e intende chiedere il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (articolo 9 testo unico immigrazione) deve sostenere e superare il test di conoscenza della lingua italiana, disciplinato dal decreto del ministro dell'interno 4 giugno 2010, questo però solo dopo 5 anni che è già inserito nel mondo lavorativo. Tempi lunghi che devono essere rivisti.
-essere in possesso di requisiti professionali, implica una formazione tracciata negli anni; ogni lavoro dovrebbe essere certificato;
-sono obbligatori CFP crediti formativi professionali per Ingegneri Architetti Geometri… che garantiscono una formazione continua, rispetto a quella conclamata da diploma o laurea. Con lo stesso principio visto che l’impresa e il lavoratore autonomo vengono equiparate alle libere professioni, CFP che garantiscono un aggiornamento su vari ambiti, uno quello della sicurezza .
Introducendo solo i CFP per le imprese si ridurrebbero infortuni o incomprensioni nel settore sicurezza, agevolando i lavoratori stranieri, i quali verrebbero integrati diversamente nel panorama delle occupazioni.
Riqualificare le nostre imprese è un nostro obbligo, riporterebbe in auge mestieri che sono in “fase di estinzione” legati ad una manualità che nei cantieri edili è sempre più richiesta. L’esecuzione di finiture in un opera fanno la differenza tra un opera mediocre e una di eccellenza.
By Notiziario Tecnico: Arch. Silvia Lucchesini