Criticità non ancora risolte, soprattutto nei lavori privati.
Sono passati quasi otto anni dall’emanazione del DLgs 9 aprile 2008 n. 81 che si poneva come scopo “il riassetto e la riforma delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”. Ma, nonostante le “successive modifiche e integrazioni”, delle quali forse abbiamo perso il conto, sono ancora molti i dubbi interpretativi e le criticità operative soprattutto per quanto riguarda il coinvolgimento e le responsabilità dei tecnici nell’attuazione delle misure di “sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”.
Ancora una volta perciò, come altre volte nel passato, vogliamo occuparci di una particolare criticità che continua a condizionare la vita dei “cantieri temporanei o mobili”: il ruolo del RESPONSABILE DEI LAVORI (RdL).
Per farlo però è necessario partire un po’ da lontano e ripercorrere le tappe che si sono succedute dall’emanazione del DLgs 81/2008 fino ad oggi. Questo breve riesame ci permetterà però di comprendere meglio l’importanza di questo ruolo (RdL), che è strettamente legato a quello del Committente, e le criticità non ancora risolte.
Innanzitutto dobbiamo ricordare che il DLgs 81/2008 già nell’art. 1 ci impone come finalità di garantire “l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale” obbligandoci, tra l’altro, a:
individuare in maniera univoca i “soggetti” che devono prendersi carico dell’obbligo della sicurezza a fronte delle particolari fonti di rischio;
definire le figure ed i relativi profili professionali a cui demandare il compito della messa a punto di tali strumenti e quello dell’attuazione, da parte dei rispettivi destinatari, delle disposizioni in essi contenuti;
ricercare il tipo di “strumenti organizzativi” e di “misure tecniche” necessarie a questo fine.
Vi invito perciò a riflettere:
sulla grande importanza degli obblighi che il legislatore ci impone, proprio all’inizio del decreto, in questi 3 punti;
sulla superficialità con la quale invece spesso si da applicazione a queste finalità non rispettando, ad esempio, la ricerca dei “profili professionali” dei soggetti a cui demandare i vari compiti di tutela, organizzazione e attuazione delle disposizioni di sicurezza che, soprattutto nel Titolo IV, nascono proprio con il “ruolo attivo” che debbono svolgere il Committente e/o il Responsabile dei lavori.
Cominciamo perciò analizzando gli articoli 90 e 93 del DLgs 81/2008 e smi per capire meglio cosa richiede il legislatore a chi ricopre questi due ruoli.
In sintesi, l’art. 90 precisa:
Nel comma 1:
Il Committente o il Responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’art. 15, in particolare:
al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.
Questo significa che per svolgere il loro “ruolo attivo” debbono essere in grado di attuare e/o comunque far rispettare le “Misure generali di tutela” contenute nell’art. 15 (Valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza / Programmazione della prevenzione / Informazione e Formazione per Dirigenti, Preposti, Lavoratori, ecc. / Controllo sanitario dei lavoratori / Misure di protezione collettiva e uso dei DPI / Misure di emergenza per primo soccorso, antincendio, ecc. / Segnaletica di sicurezza / Partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei RLS / ecc.).
Ma, purtroppo, tutti sappiamo che chi ricopre il ruolo di Committente e/o di Responsabile dei lavori, specie nei lavori privati, spesso ha delle conoscenze molto scarse per dare applicazione a questi obblighi.
Nel comma 1-bis:
“Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al Responsabile del procedimento e al Progettista”.
Per essere più chiari, nel DLgs 163/06 e smi (codice che disciplina i contratti dei lavori pubblici) all’art. 10 (“Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) è detto chiaramente:
1): ”Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le Amministrazioni ... nominano un Responsabile del procedimento, unico per le fase della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione (RUP)”
2): “il RUP svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento … e vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti …”
3): “il RUP ... formula proposte..., cura in ciascuna fase di attuazione il controllo sui livelli di prestazione... ecc.”
4): “il Regolamento individua gli eventuali altri compiti del RUP … coordinando … i compiti del Progettista, del Direttore dei lavori e dei Coordinatori della sicurezza”…
5): “il RUP deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura deve essere un TECNICO …. ecc.”
Quindi, nei lavori pubblici chi svolgerà i compiti di Responsabile dei lavori, per legge, deve essere un tecnico qualificato ed abilitato a svolgere un ruolo complessivamente più ampio: cioè quello di Responsabile del procedimento (RUP).
Ma torniamo ai commi dell’art. 90 del DLgs 81/2008 e smi che vogliamo evidenziare e poi commentare brevemente:
Comma 2: Il Committente o il Responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i documenti di cui all'art. 91 (compiti del CSP: Redazione del PSC e del Fascicolo).
Comma 3: Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il Committente o il Responsabile dei lavori … contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il Coordinatore per la progettazione (CSP).
Comma 4: Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il Committente o il Responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE).
Commi 5, 6, 7 e 8: omissis …
Comma 9: Il Committente o il Responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'Allegato XVII …
chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo … applicato ai lavoratori dipendenti …
trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia … delle documentazioni richieste …
- Comma 10: In assenza del PSC … o del Fascicolo … oppure in assenza di “notifica preliminare” o della regolarità del DURC … è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.
Dunque, il Committente o il Responsabile dei lavori, per adempiere a tutti questi obblighi, deve avere conoscenza delle leggi e specifiche competenze perché, ad esempio, prima ancora di coinvolgere altri soggetti:
deve saper valutare se il lavoro che deve far eseguire rientra nel Titolo I oppure nel Titolo IV e, di conseguenza, deve saper scegliere l’iter che deve attuare (DUVRI e nomina di un dirigente e/o un preposto; oppure PSC e nomina del CSP e del CSE);
deve saper valutare, prima della stipula di un contratto, se le Imprese e/o i lavoratori autonomi possiedono i requisiti di “idoneità tecnico professionale” sufficienti a garantire una buona esecuzione dei lavori ed il rispetto delle norme di sicurezza.
E nei “lavori pubblici” il RUP possiede (o dovrebbe possedere) queste competenze perché è un tecnico.
Mentre nei “lavori privati” quasi sempre accade che il Committente sia “incompetente”, semplicemente perché magari svolge nella sua vita quotidiana una professione che nulla ha a che fare con i lavori che deve dare in affidamento e con le procedure di sicurezza che debbono accompagnarne l’iter contrattuale ecc.
Questo è infatti il motivo principale per il quale il Committente spesso si avvale della nomina del Responsabile dei lavori per svolgere i compiti che altrimenti egli stesso dovrebbe attuare (dall’art. 89, comma 1, lettera c).
L’art. 93 infatti precisa che:
Il Committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al Responsabile dei lavori.
La designazione del Coordinatore per la progettazione (CSP) e del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE), non esonera il Committente o il Responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui agli art. 91 (obblighi del CSP) e 92 (obblighi del CSE).
Dunque - soprattutto dalla lettura di questo art. 93 - si evince che la scelta di un Responsabile dei lavori che abbia delle specifiche competenze è il requisito essenziale perché il Committente possa sentirsi realmente tutelato in merito all’esonero dalle proprie responsabilità, nei limiti ovviamente dell’incarico che gli conferisce.
Ma, nei LAVORI PRIVATI, quale è il livello di professionalità e competenza che il RESPONSABILE DEI LAVORI deve dimostrare di possedere? NESSUNO!!!
A differenza del RUP, che nei lavori pubblici “dovrebbe” essere un tecnico preparato, nei lavori privati il Responsabile dei Lavori spesso viene scelto dal Committente anche se NON È UN TECNICO ed è privo di qualsiasi specializzazione nel campo della sicurezza.
Dunque, di fatto, cosa spinge realmente il Committente privato alla nomina di un suo “sostituto”, se l’obiettivo primario NON è la capacità di conduzione e verifica “della progettazione o della esecuzione o del controllo dell’esecuzione dell’opera”?
Soltanto quello di mirare ad uno scarico di responsabilità, giustificandola con una delega meramente fiduciaria, a prescindere dalle competenze tecniche!!
Ma i problemi che poteva creare questa possibile “incompetenza” nei lavori privati erano già stati rilevati nel periodo in cui vigeva il DLgs 494/96.
Tant’è che nella prima versione del DLgs 81/2008, il legislatore aveva tentato di rimediarvi assegnando questo compito non più ad una semplice “persona fiduciaria del Committente privato”, ma a persone qualificate tecnicamente a svolgerlo (Progettista e Direttore dei lavori).
Giusto l’obiettivo di voler qualificare questo ruolo anche nel privato (in pratica equiparando il suo livello tecnico a quello del RUP nei lavori pubblici), ma la procedura non si rivelò la più adatta.
Infatti, in tanti esprimemmo delle perplessità sull’obbligo di far coincidere l’incarico di “Responsabile dei lavori” con quello del “Progettista” in fase di progettazione e del “Direttore dei lavori” in fase di esecuzione, perché ritenevamo già allora:
un diritto del “Progettista e/o il Direttore dei lavori” di rifiutare (eventualmente) l’incarico di “Responsabile dei lavori” che il “Committente privato” doveva affidargli;
indispensabile che la nomina del “Responsabile dei lavori” venisse sempre formalizzata con un incarico a parte, per esplicitare quali erano le reali “responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi che gli venivano conferite” in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 93 del DLgs 81/2008.
In pratica: se il Progettista e/o il Direttore dei lavori incaricato non se la sentiva di ricoprire anche il ruolo di “Responsabile dei lavori” perché doveva esservi costretto? L’alternativa non poteva essere certo quella di rinunciare anche all’incarico di “Progettista” o di “Direttore dei lavori”.
Queste perplessità - espresse anche dagli “ordini e collegi professionali” - furono in buona parte recepite con le modifiche apportate al DLgs 81/2008 con il successivo DLgs 106/2009.
Purtroppo però, invece di scegliere una nuova procedura per qualificare anche nei lavori privati il ruolo di Responsabile dei lavori, di fatto, si tornò all’antico!!
Così, nell’art. 89, comma 1, lettera c) la definizione tornò ad essere semplicemente, come nel vecchio DLgs 494/96:
Responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal Committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il Responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento (RUP);
Quindi attualmente, anche se ormai sono passati sette anni dall’emanazione del DLgs 106/2009:
nei “Lavori pubblici” il “Responsabile dei lavori” continua ad essere il “Responsabile del procedimento” (che come tale deve avere i requisiti tecnici richiesti dalla legge quadro sui lavori pubblici - DLgs 163/06).
Nei “Lavori privati” il “Responsabile dei lavori” è tornato ad essere, se nominato dal Committente, il suo “alter ego” soprattutto per assolvere a compiti fiduciari, anche se non ha requisiti tecnici e competenze specifiche.
Ma noi riteniamo invece che per ogni tipo di lavoro (pubblico o privato che sia) il “Responsabile dei lavori” debba avere obbligatoriamente dei requisiti che lo qualifichino nell’assunzione delle responsabilità tecniche, organizzative e gestionali.
Perciò, come si evince da quanto abbiamo già segnalato, egli dovrà avere:
Competenza nel definire le procedure di affidamento nei contratti … (applicazione del Titolo I o Titolo IV?).
Competenza nella verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi, con le modalità di cui all'Allegato XVII … (ma anche per quanto concerne la dichiarazione dell'organico medio annuo, la regolarità dei lavoratori ecc.).
Competenza nella scelta di CSP e CSE, per evitare le cosiddette colpe “in eligendo e in vigilando”.
Competenza nel definire o verificare eventuali “costi della sicurezza interferenti” a carico del Committente.
Competenza nel prendere in considerazione il PSC ed il FASCICOLO redatti dal CSP, validandone i contenuti.
Competenza nel trasmettere all’Amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori, copia … delle documentazioni prescritte … (pena la sospensione del titolo abilitativo, licenza di costruire, ecc.).
Competenza nel verificare che il CSE svolga correttamente la sua attività di tutela e sicurezza in cantiere (anche attraverso la ricezione e valutazione periodica di adeguate relazioni, segnalazioni ecc.).
Competenza nel formulare proposte al Committente, soprattutto al fine di tutelare i livelli delle prestazioni delle Imprese e lavoratori autonomi anche per quanto concerne l’esecuzione dei lavori in sicurezza …
Non a caso abbiamo ripetuto sempre la parola “competenza” negli obblighi appena ricordati.
Ma allora, ci domandiamo come è possibile che ancora oggi il Responsabile dei lavori sia l’unico “soggetto attivo” a non avere nel DLgs 81/2008 e smi nessun obbligo di “formazione specifica” (sia nei lavori privati che in quelli pubblici ).
Bene a fatto il legislatore ad abrogare la coincidenza forzata di questo ruolo con quello del Progettista e del Direttore dei lavori ma - invece di ritornare semplicemente all’antica disposizione presente nel DLgs 494/96 - avrebbe potuto prevedere uno SPECIFICO PROFILO PROFESSIONALE che abiliti il tecnico che vuole (o deve) svolgere il ruolo di Responsabile dei lavori, così come a fatto per il CSP/CSE (120 ore di corso + 40 di aggiornamento quinquennale).
E’ doveroso ricordare che nel DLgs 81/2008 e smi anche tutti gli altri soggetti attivi sono obbligati a documentare la loro formazione ed loro aggiornamento in materia di sicurezza (il RSPP, il Medico competente, gli Addetti al SPP, i Dirigenti, i Preposti, gli Addetti alle emergenze, antincendio e primo soccorso, i Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza RLS e ogni tipo e livello di lavoratore).
CONCLUSIONI.
Per ottemperare alle criticità evidenziate, la FEDERARCHITETTI formula la proposta di modifica ai vigenti obblighi di formazione previsti nel DLgs 81/2008 e smi affinché si provveda al più presto a rendere indispensabili anche per il RESPONSABILE DEI LAVORI i requisiti che sono già richiesti ai CSP/CSE, con le correzioni degli articoli 90 e 98 del Titolo IV e dell’Allegato XIV, che di seguito si riepilogano.
Correzioni all’art. 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori.
Sostituire il comma 6
“Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all’art. 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori”.
con i seguenti:
Comma 6.
“Il committente, qualora in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione, sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori, sia di Responsabile dei lavori”.
Comma 6 bis.
“Il Responsabile dei lavori, se nominato dal Committente, deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98 sia per i lavori pubblici che per quelli privati”.
Con queste modifiche diventerebbe indispensabile per chiunque debba ricoprire il ruolo di RESPONSABILE DEI LAVORI possedere almeno i requisiti già previsti per il CSP/CSE.
E con questa correzione anche il Committente potrà svolgere il ruolo di Responsabile dei lavori solo se è in possesso dei nuovi requisiti professionali proposti; altrimenti sarà obbligato a nominare (ed a remunerare) un “tecnico abilitato a ricoprire questo ruolo”.
Correzioni all’art. 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Modificare l’articolo come segue:
Art. 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l’esecuzione dei lavori e del Responsabile dei lavori.
Il coordinatore per la progettazione, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori e il Responsabile dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM- 69, LM-73, LM-74, … (il testo resta invariato rispetto al precedente articolo);
laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, … ovvero laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4 … (il testo resta invariato rispetto al precedente articolo);
diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico (il testo resta invariato rispetto al precedente articolo).
Correzioni all’ALLEGATO XIV - Contenuti minimi del corso di formazione per i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori.
Sarà sufficiente modificare il titolo come segue:
“CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE, PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI E PER I RESPONSABILI DEI LAVORI”.
Nota.
Per ricordarne i contenuti (che diventerebbero obbligatori anche per svolgere il ruolo di RESPONSABILE DEI LAVORI) si riporta il testo vigente dell’Allegato XIV, che rimarrebbe invariato.
PARTE TEORICA
Modulo giuridico per complessive 28 ore
∙ La legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro; la normativa contrattuale inerente gli
aspetti di sicurezza e salute sul lavoro; la normativa sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali;
∙ Le normative europee e la loro valenza; le norme di buona tecnica; le Direttive di prodotto;
∙ Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al Titolo I. I
soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali.
Metodologie per l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi;
∙ La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori in quota. Il Titolo IV del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
∙ Le figure interessate alla realizzazione dell’opera: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali;
∙ La Legge-Quadro in materia di lavori pubblici ed i principali Decreti attuativi;
∙ La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive.
Modulo tecnico per complessive 52 ore
∙ Rischi di caduta dall’alto. Ponteggi e opere provvisionali
∙ L’organizzazione in sicurezza del Cantiere. Il cronoprogramma dei lavori
∙ Gli obblighi documentali da parte dei committenti, imprese, coordinatori per la sicurezza
∙ Le malattie professionali ed il primo soccorso
∙ Il rischio elettrico e la protezione contro le scariche atmosferiche
∙ Il rischio negli scavi, nelle demolizioni, nelle opere in sotterraneo ed in galleria
∙ I rischi connessi all’uso di macchine e attrezzature di lavoro con particolare riferimento agli apparecchi di
sollevamento e trasporto
∙ I rischi chimici in cantiere
∙ I rischi fisici: rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione
∙ I rischi connessi alle bonifiche da amianto
∙ I rischi biologici
∙ I rischi da movimentazione manuale dei carichi
∙ I rischi di incendio e di esplosione
∙ I rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati
∙ I dispositivi di protezione individuali e la segnaletica di sicurezza
Modulo metodologico/organizzativo per complessive 16 ore
∙ I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, del piano sostitutivo di sicurezza e del piano
operativo di sicurezza.
∙ I criteri metodologici per:
a) l’elaborazione del piano di sicurezza e di coordinamento e l’integrazione con i piani operativi di sicurezza
ed il fascicolo;
b) l’elaborazione del piano operativo di sicurezza;
c) l’elaborazione del fascicolo;
d) l’elaborazione del Pi.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso, Smontaggio dei ponteggi);
e) la stima dei costi della sicurezza.
∙ Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla risoluzione di problemi e alla cooperazione; teorie di
gestione dei gruppi e leadership
∙ I rapporti con la committenza, i progettisti, la direzione dei lavori, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
PARTE PRATICA per complessive 24 ore
∙ Esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento: presentazione dei progetti, discussione sull’analisi dei rischi legati all’area, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze
∙ Stesura di Piani di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento a rischi legati all’area,
all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze. Lavori di gruppo
∙ Esempi di Piani Operativi di Sicurezza e di Piani Sostitutivi di Sicurezza
∙ Esempi e stesura di fascicolo basati sugli stessi casi dei Piano di Sicurezza e Coordinamento
∙ Simulazione sul ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione
VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO
La verifica finale di apprendimento dovrà essere effettuata da una Commissione costituita da almeno 3 docenti del corso, tramite:
∙ Simulazione al fine di valutare le competenze tecnico-professionali
∙ Test finalizzati a verificare le competenze cognitive
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI
La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90%. Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è fissato a 60 per la PARTE TEORICA e a 30 per la PARTE PRATICA.
E’ inoltre previsto l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da
effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio. L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti.
Per coloro che hanno conseguito l’attestato prima dell’entrata in vigore del presente decreto, l’obbligo di
aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
Massimo CAROLI http://www.carolistudio.it/
Geometra e Dott. in ingegneria della sicurezza