La sicurezza in quota è un argomento molto dibattuto, sopratutto per il ricco mondo normativo che lo circonda.
Il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. ha introdotto su tutto il territorio nazionale l’obbligo di prevedere l’installazione di protezioni collettive o individuali laddove esista un rischio di caduta dall’alto. Diverse regioni hanno scelto di integrare la legge nazionale, già vincolante indipendentemente da tali rafforzativi regionali, approfondendone gli aspetti pratici (accessi, percorsi ecc.) o imponendo l’installazione di linee vita durante i lavori di ristrutturazioni e sugli edifici di nuova costruzione. Ciò al fine di garantire la sicurezza ad ogni operatore che acceda, transiti ed operi in copertura per le future manutenzioni.
Anche il condominio è interessato da obblighi e responsabilità disciplinate dal Testo Unico sulla Sicurezza, che coinvolgono in prima persona gli amministratori.
In ogni occasione in cui vengano attuate manutenzioni ordinarie o straordinarie in un condominio, l’amministratore è infatti il diretto responsabile per la sicurezza degli addetti ai lavori.
Come disciplinato dagli articoli 15 e 90 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., il datore di lavoro, e in questo caso l’amministratore, ha il dovere di prevedere adeguate misure di protezione in caso di accesso alla copertura ed è il diretto responsabile in caso di incidente dovuto a caduta dall’alto nei casi in cui non siano state previste misure di protezione collettive o individuali (artt. 111 e 115 D. Lgs. 81/2008).
I sistemi anticaduta sono la misura di prevenzione e protezione per rendere sicuri in ogni momento accesso, transito ed esecuzione dei lavori sul tetti e garantiscono una tutela per i lavoratori e i committenti.
Per info e chiarimenti tel. 3777056678