Con lo scopo di rafforzare e contrastare il ricorso del lavoro sommerso ed irregolare il D.L. 23 dicembre 2013, n.145, all’art. 14 ha stabilito un aumento del 30% delle sanzioni amministrative previste nel D.Lgs. 81/08 e delle somme aggiuntive previste dall’art. 14 comma 4 del D.L. 12/2012.
In particolare le disposizioni destinatarie dell’aumento sono l’art. 4 della legge n. 183 del 2010 cosiddetto Collegato Lavoro, che ha riformulato l’art. 3 del Decreto Legge n. 12 del 2002:
“Ferma restando l’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzioneamministrativa da euro 1.950 (1.500 +30%) a euro 15.600 (12.000 +30%) per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 195 (150 +30%) per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L’importo della sanzione e’ da euro 1.300 (1.000 +30%) a euro 10.400 (8.000 +30%) per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 33 (30 +30%) per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo.
L’importo delle sanzioni civili connesse all’evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare di cui ai periodi precedenti e’ aumentato del 50 per cento”…Per tali violazioni viene abolita l’ammissione alla procedura della diffida ai sensi dell’art. 13 del d.lgs 23.04.2004 n.124, e si farà riferimento all'art. 14, comma 4, lett. c) del D.lgs 09.04.2008 n. 81..” 4. E’ condizione per la revoca del provvedimento da parte dell’organo di vigilanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui al comma 1: a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria; b) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; c) il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 6 pari a 1.950 (1.500) euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 3.250 (2.500) euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.le sanzioni amministrative ai sensi commi 3 e 4 dell’art. 18-bis del D.lgs 23.04.2003 n. 66 vengo DECUPLICATE:“3. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, comma 2, 3 e 4, e 10, comma 1, (durata massima orario di lavoro) e’ punita con la sanzione amministrativa da 1.300 (130) euro a 7.800 (780) euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione. 4. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, comma 1, e 9, comma 1, (riposo settimanale) e’ punita con la sanzione amministrativa da 1.050 (105) euro a 6.300 (630 euro).Il provvedimento è entrato in vigore il 24 dicembre 2013.Il Ministero del Lavoro con la lettera Circolare n. 22277 del 27 dicembre 2013 chiarisce che l’aumento degli importi delle sanzioni per le violazioni riferite al regime degli orari e dei riposi, al lavoro nero e alla sospensione dell’attività imprenditoriale trovano una diversa decorrenza rispetto all’entrata in vigore del D.L. 145/2013 avvenuta il 24 dicembre, indicando che l’applicazione delle sanzioni avverrà decorsi 90 giorni dalla definizione del verbale ispettivo.Con l'entrata in vigore del D.L. 23 dicembre 2013, n.145, all’art. 14 stabilisce un aumento del 30% delle sanzioni amministrative previste nel D.Lgs. 81/08 e delle somme aggiuntive previste dall’art. 14 comma 4 del D.L. 12/2012.
In particolare le disposizioni destinatarie dell’aumento sono :
L’art. 4 della legge n. 183 del 2010 Collegato Lavoro, che ha riformulato l’art. 3 del Decreto Legge n. 12 del 2002“Ferma restando l’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa da euro 1.950 a euro 15.600 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 195 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L’importo della sanzione e’ da euro 1.300 a euro 10.400 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 33 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo.
L’importo delle sanzioni civili connesse all’evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare di cui ai periodi precedenti e’ aumentato del 50 per cento”…Per tali violazioni viene abolita l’ammissione alla procedura della diffida ai sensi dell’art. 13 del d.lgs 23.04.2004 n.124, e si farà riferimento all'art. 14, comma 4, lett. c) del D.lgs 09.04.2008 n. 81..”
.:4. E’ condizione per la revoca del provvedimento da parte dell’organo di vigilanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui al comma 1:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
c) il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 6 pari a 1.950 (1.500 +30%) euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 3.250 (2.500 + 30%) euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.le sanzioni amministrative ai sensi commi 3 e 4 dell’art. 18-bis del D.lgs 23.04.2003 n. 66 vengo DECUPLICATE
:“3. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, comma 2, 3 e 4, e 10, comma 1, (durata massima orario di lavoro) e’ punita con la sanzione amministrativa da 1.300 (130 x10) euro a 7.800 (780 x10) euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione. 4. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, comma 1, e 9, comma 1, (riposo settimanale) e’ punita con la sanzione amministrativa da 1.050 (105 x 10) euro a 6.300 (630 x10 euro). Il provvedimento è entrato in vigore il 24 dicembre 2013.
Il Ministero del Lavoro con la lettera Circolare n. 22277 del 27 dicembre 2013 chiarisce che l’aumento degli importi delle sanzioni per le violazioni riferite al regime degli orari e dei riposi, al lavoro nero e alla sospensione dell’attività imprenditoriale trovano una diversa decorrenza rispetto all’entrata in vigore del D.L. 145/2013 avvenuta il 24 dicembre, indicando che l’applicazione delle sanzioni avverrà decorsi 90 giorni dalla definizione del verbale ispettivo.