Qualora il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, verifica l’obiettiva necessità di sospendere i lavori senza riuscirvi, per esonerarsi dalla responsabilità, non ha strada diversa da quella di dimettersi dall’incarico.
E' quanto ha stabilito della Cassazione IV sezione penale con sentenza n. 48522 del 2 ottobre 2013 per la morte di un operaio in un cantiere edile a seguito di una caduta dall’alto.
Con la sentenza di primo grado il Tribunale ha condannato il legale rappresentante dell’impresa e il coordinatore per la sicurezza.
La Corte d’Appello ha confermato la condanna al rappresentante legale dell’impresa ma ha poi assolto il coordinatore per la sicurezza, per aver documentato che l'esecutore dei lavori si era formalmente impegnato per iscritto di custodire il cantiere sotto la sua esclusiva responsabilità, tenendo comunque sospesi i lavori fino a completata acquisizione della documentazione necessaria ad attestare la messa in sicurezza dello stesso cantiere, impegno non mantenuto in quanto si è accertato che i lavori non furono sospesi, ma continuarono all’insaputa del coordinatore, con il conseguente infortunio mortale. Il legale rappresentante dell’impresa è ricorso in Cassazione lamentando il diverso trattamento ricevuto rispetto al coordinatore per la sicurezza, ritenendo che l’assoluzione dell’uno sarebbe dovuta estendersi anche all’altro.
La Cassazione nella rilettura degli atti, ha ritenuto che nel caso in cui il coordinatore per la sicurezza constati l’obiettiva necessità di sospendere i lavori e non la ottenga il risultato, per esonerarsi da responsabilità non ha strada diversa da quella di dimettersi dall’incarico, annullando la sentenza della corte d’appello che assolveva il coordinatore, rinviando il giudizio ad altra sezione della corte d’appello.
Redazione www.notiziariosicurezza.it: Antonio D'Avanzo