Rivoluzione in materia edilizia: dopo l’ok dato dal Consiglio di Stato allo schema di decreto Scia2, si avvicina un radicale cambiamento per quanto riguarda gli interventi edilizi che gli italiani potranno operare sui propri immobili. In questo modo viene data piena attuazione alla legge delega di riforma della P.A.., che richiedeva “la precisa individuazione” dei procedimenti soggetti a SCIA, silenzio-assenso, autorizzazione espressa e comunicazione preventiva. La novità sono di tutto rilievo.
Abolita CIL e DIA
Scompare la Cil (Comunicazione di inizio lavori), introdotta nel 2010 in quanto gli interventi ad essa assoggettati saranno considerati di attività libera, per cui non ci sarà bisogno di autorizzazioni ne di altro permesso.
Il decreto “SCIA2” tra gli interventi di edilizia libera indica:
la realizzazione di rampe per la rimozione di barriere architettoniche;
opere dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee, da rimuovere al massimo entro 90 giorni;
opere di pavimentazione e finitura degli spazi esterni contenute entro l’indice di permeabilità;
l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici per edifici al di fuori dei centri storici
Abolita la Dichiarazione di Inizio Attività conosciuta come DIA, al suo posto ci sarà la Segnalazione Certificata di Inizio Lavori SCIA con inizio posticipato dei lavori.
Estesa la CILA
Per tutti gli interventi che non rientrano tra le attività di edilizia libera, né tra quelli per cui è richiesto il permesso di costruire o la SCIA, è necessaria la CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata), che può essere inviata online. La CILA potrà inoltre essere usata per la modifica di destinazione d’uso dei locali adibiti a esercizio di impresa.
Sono soggette a CILA anche le varianti ai permessi di costruire che prevedono modifiche di sagoma (in immobili non vincolati), la realizzazione di pertinenze (punto 34), ed altro. Ciò potrebbe pensare al ritorno in auge della CILA in variante alla CILA.
Viene introdotta una nuova distinzione, prima assente, tra una manutenzione straordinaria di tipo leggere e pesante: la prima è quella che conosciamo, e che rimane in CILA, la seconda si ha quando l'intervento riguarda le strutture, e viene regolamentata dalla SCIA.
Anche nel risanamento conservativo viene individuata la distinzione tra leggera e pesante. il Risanamento Conservativo leggero che si opera in regime di CILA, contempla opere anche di installazione nuovi impianti a servizio delle unità edilizie.
Super Dia Dal 14 ottobre 2015 a disposizione di imprese e cittadini il modello unico nazionale per la super Dia, cioè la Dia alternativa al permesso di costruire, utilizzata in molte regioni. La Super Dia può essere utilizzata in luogo del permesso di costruire in tre diversi tipi di interventi: ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica.
Soppresso il certificato agibilità
Scompare il certificato di agibilità al suo posto arriva la Segnalazione certificata di agibilità. Non è solo una questione di nome, ma il suo cambiamento riguarda l'intero iter procedurale per ottenerne il parere definitivo e nulla osta. In questo caso la responsabilità ricade esclusivamente sul tecnico asseverante.
Si delinea un quadro di interventi edilizi basato su 4 ipotesi procedurali.
interventi in edilizia libera senza adempimenti;
interventi in attività libera ma che richiedono la Cila;
interventi assoggettati a Scia;
interventi assoggettati a permesso di costruire;
Il regime ordinario diviene quindi quello della Cila e non più della Scia, fatte salve le ipotesi espressamente assoggettate ad altri regimi.
Glossario unico e modello standard
Allo scopo di garantire una omogeneità di regime giuridico in materia di edilizia su tutto il territorio nazionale il ministero delle infrastrutture dovrà adottare un “glossario unico”.
Con una modulistica standard per presentare la domanda di titoli edilizi.
Verranno cancellate le differenze tra un Comune e l’altro attualmente esistenti nelle procedure edilizie: attualmente le normative tecniche contenute negli oltre 8 mila regolamenti edilizi esistenti creano non poca confusione in chi vuole svolgere attività edilizie. Nel modello standard ci saranno parti fisse uguali per tutto il territorio nazionale e parti variabili, che necessariamente dovranno tenere conto della legislazione regionale. «Il modello sarà cartaceo ma soprattutto online, dove a seconda dei contenuti che dovranno essere indicati si apriranno varie finestre da compilare».
Il modello standard sarà suddiviso in tre diverse parti :
individuazione del richiedente, qualificazione, localizzazione e altri dati fondamentali dell’intervento e onerosità delle opere;
identificazione dei soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera (titolari, progettisti, incaricati tecnici, eventuali altre imprese esecutrici);
asseverazione da parte del progettista, identificazione delle superfici e dei volumi, della classificazione urbanistica; dichiarazioni sul superamento delle barriere architettoniche e in generale sulla sicurezza.
Definizione di superficie
Le definizioni di superficie saranno sei:
totale, lorda, utile accessoria, complessiva e calpestabile.
Superficie totale: somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio;
Superficie lorda: somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio escluse le superfici accessorie;
Superficie utile: superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre;
Superficie accessoria: superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d’uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. Comprende al suo interno: portici e gallerie pedonali, ballatoi, logge, balconi e terrazze, tettoie, cantine, sottotetti, vani scala interni alle abitazioni, garage, parti comuni;
Superficie complessiva: somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC=SU+60% SA);
Superficie calpestabile: la risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.