CONFAPPI A FAVORE DELLA LEGGE SUL RECUPERO DEI SEMINTERRATI: «OPERAZIONE INTELLIGENTE, FAVORISCE IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI TERRITORIO»
C’è soddisfazione in CONFAPPI - Confederazione della Piccola Proprietà Immobiliare - per l’approvazione da parte del Consiglio regionale della Lombardia della legge (10 marzo 2017, n.7) per il recupero dei vani e dei locali seminterrati esistenti, per uso residenziale, terziario o commerciale.
“Confappi è favorevole alla nuova legge - spiega il presidente Silvio Rezzonico - che, come già avvenuto per i sottotetti, ha la finalità di contenere il consumo del territorio e prevede la liberalizzazione degli interventi in questione, che non sono assoggettati a permesso di costruire e possono derogare ai limiti e alle prescrizioni del PGT e del regolamento edilizio. Inoltre, la norma consente ai proprietari di trasformare questi spazi in appartamenti, uffici o altre attività commerciali, rimettendo in circolo spazi altrimenti inutilizzati.”
LA NORMATIVA
Alla stregua della nuova normativa, il recupero dei locali può avvenire con o senza opere edilizie, non è mai soggetto alla preventiva adozione e approvazione di piano attuativo o di permesso di costruire convenzionato e non è qualificato come nuova costruzione. Nel caso di nuove opere edilizie, il recupero necessita del preventivo ottenimento del titolo abilitativo edilizio imposto dalla legge; quando, invece, il recupero non prevede nuove opere edilizie, è soggetto alla preventiva comunicazione al Comune di riferimento. Nel caso in cui gli interventi comportino l’incremento del carico urbanistico esistente, è però necessario reperire nuove aree per servizi e attrezzature pubbliche.
È comunque prevista la possibilità di garantire areazione e illuminazione dei vani attraverso l’utilizzo di impianti tecnologici all’avanguardia. In nessun caso, comunque, i locali potranno avere un’altezza inferiore a 2,40 metri e dovranno rispettare i requisiti igienico-sanitari. Gli interventi di recupero, specifica l’art. 4 della normativa, potranno essere realizzati soltanto in edifici esistenti o in costruzione, che abbiano già ottenuto il titolo abilitativo edilizio. Agli immobili realizzati successivamente, le disposizioni di legge si applicano decorsi 5 anni dall’ultimazione dei lavori.
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