PROPOSTA DI MODIFICA dell'art. 92 c.1 lett.e) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente gli obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, modifica effettuata nell'ambito del comitato tecnico scientifico di FEDERARCHITETTI per la VII GIONATA NAZIONALE della sicurezza dei cantieri temporanei e mobili tenuta a Roma il 7 aprile 2016.
PROPOSTA DI MODIFICA
Modifiche all'articolo 92 comma 1 lett. e) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente gli obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Il decreto legislativo n. 494 del 19 agosto del 1996 emanato ai sensi della direttiva 92/57/CEE (direttiva cantieri) concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili è stato, opportunamente rivisitato e modificato, integrato nell’ambito del Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che con i suoi 172 articoli ha ridefinito le nuove misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.
Nel titolo IV, una delle figure preminenti del sistema sicurezza nei cantieri temporanei o mobili è sicuramente il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, figura che sebbene introdotta con l’art. 2, comma 1 lett. e) ed f) del D. Lgs. 494 del 19 agosto 1996, (l’attuale art. 89, comma 1 lettera e) ed f) del D. Leg. 81/2008), era già stata contemplata in seno alla legge n. 55 del 1990, legge questa concernente le disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale. Tale legge infatti con l’art. 8 imponeva: “Le stazioni committenti stabiliscono a carico delle imprese esecutrici l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. (...) L'affidatario (impresa titolare del contratto d’appalto) è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore (riferito alla ditta appaltatrice/affidataria). Il direttore tecnico di cantiere (figura dirigenziale legata all’impresa appaltatrice) è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.”.
Una figura, quella del coordinatore per la sicurezza, che secondo la previgente normativa, in carico all'impresa affidataria era intimamente connessa all’organizzazione aziendale con la funzione preminente di gestire la sicurezza generale del cantiere mediante il coordinamento delle imprese subappaltatrici, delle imprese fornitrici e dei lavoratori autonomi, così come attualmente previsto dall’art. 96, comma 3 D. Lgs. 81/2008 s.m.i., che impone al datore di lavoro committente di promuovere il coordinamento, elaborando un documento di valutazione dei rischi che indichi le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non fosse possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
In virtù di tale dettato, la legge n. 55 del 1990, imponeva l’obbligo di nomina del coordinamento della sicurezza esclusivamente a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria, contrariamente a quanto previsto dall’attuale articolo 89, comma 1 lett.e) ed f) che definisce il coordinatore per la sicurezza, come il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91 o 92, relativamente all’incarico da svolgere nella fase di progettazione o esecuzione dei lavori; nomina il cui obbligo ricorre, ai sensi dell’ articolo 90, commi 3, 4 e 5, solo ed esclusivamente nei casi in cui in cantiere vi sia la presenza, anche non contemporanea, di più imprese. Un aspetto fondamentale, questo, per comprendere l’esatto ruolo del Coordinatore per la sicurezza che, nell’etimologia stessa della parola, indica, esplicitamente, colui il quale si occupa di organizzare e verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 81/08. Tale figura si occupa, inoltre, di accertare anche la corretta applicazione, da parte delle imprese esecutrici, delle relative procedure di lavoro, oltre a verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo…….( omissis).
E’ importante precisare che gli articoli 4 e 5 della prima edizione del D. Lgs. 494/96, ovvero gli attuali articoli 91 e 92 del D. Lgs. 81/08, hanno subito nel corso delle diverse legislature, modifiche ed integrazioni tali da snaturare il carattere dirigenziale del coordinatore per la sicurezza ed in modo particolare del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. Difatti, le integrazioni apportate all’art. 5, comma 1 lettera e) (obblighi del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione) che disponeva di “proporre al committente, (intesa questa come una azione di suggerimento) in caso di gravi inosservanze delle norme del decreto, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto”, viene modificato dal D. Lgs. 528/1999 nel seguente letterale tenore:“… segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 12 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro.”
L’obbligo di segnalare (intesa come azione volta ad annunciare, rendere noti dati, notizie, avvenimenti previsti o accertati) al committente o al responsabile dei lavori (...) le inosservanze alle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9, trasferisce al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione un azione di controllo specifico ed in particolare il richiamo all’articolo 8 afferente le misure generali di tutela, sostituito nel nuovo Testo Unico dall’art. 95, impone la segnalazione delle inosservanze delle misure generali di tutela di cui all’articolo 15 (ex art. 3 D. Lgs. 626/94 s.mi.) con l’obbligo di verificare nell’ambito dell’organizzazione aziendale le seguenti condizioni:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
l) il controllo sanitario dei lavoratori;
m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Questa azione di controllo e verifica, risulta incopatibile con la funzione di coordinamento per la quale il professionista viene incaricato, in quanto il controllo delle inosservanze in merito alle misure generali di tutela indicate, implica l’ingerenza del coordinatore in problematiche specifiche del sistema organizzativo dell’azienda ad un livello di controllo non adeguato alla funzione da esercitare. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione “non dovrebbe” assolutamente entrare nel merito delle verifiche degli obblighi in capo al datore di lavoro, essendo competenze afferenti i compiti del committente o del responsabile dei lavori da esercitare in seno alla verifica dell’idoneità tecnico professionale di cui all allegato XVII del D. Lgs. 81/2008.
L’imposizione di tale obbligo, per il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, comporta una azione di controllo e verifica nel merito di adempimenti aziendali e procedure tecniche esecutive che potrebbe egli non conoscere in quanto estraneo al processo gestionale ed organizzativo dell’azienda da controllare che se disattesi si traducono inevitabilmente in responsabilità civili e penali rilevanti, derivabili dall’omissione degli obblighi a lui ascritti.
Sul piano concreto, la vastità tipologica dei controlli che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dovrebbe effettuare nel merito delle diverse organizzazioni aziendali e la molteplicità degli eventi dannosi o pericolosi che possono verificarsi durante l’iter di un processo costruttivo, in considerazione anche delle innumerevoli variabili che entrano in gioco durante la realizzazione di un’opera di ingegneria civile, pone la figura del coordinatore in una posizione critica ai fini del debito di garanzia, dovendo per quanto imposto dalla vigente normaiva dimostrare sempre di aver adempiuto agli obblighi su di lui ricadenti. Purtroppo il più delle volte a conclusione di un iter processuale, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori risulta inadempiente e per tanto condannato al risarcimento del danno, per non aver adottato le opportune azioni di verifica e controllo sulle procedure di lavoro e sugli adempimenti in capo all’impresa esecutrice dai lavori.
Per questo motivo si effettua la seguente proposta di modifica di legge.
PROPOSTA DI MODIFICA
ARTICOLO 1
All'articolo 92 comma 1 lettera e) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
Al comma 1, lettera e), sono aggiunte, dopo le parole “ai lavoratori autonomi interessati”, le seguenti parole: «esclusivamente per i lavori interferenti»;
e dopo “gli articoli 94, 95” le seguenti parole «limitatamente alle lettere a), b), c), d), e) ,f), g), h)»;
TESTO COORDINATO
Art. 92. Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
1.Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
(... omissis)
e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, esclusivamente per i lavori interferenti, le inosservanze riscontrate alle disposizioni degli articoli 94, 95 limitatamente alle lettere a), b), c), d), e) ,f), g), h), 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti; (... omissis).
ARCH. ANTONIO D’AVANZO
membro del comitato scientifico di
FEDERARCHITETTI