IL TESTO UNICO DEL 2008 E IL DISAGIO DEGLI ADDETTI AI LAVORI NELLA STIMA DEI COSTI
In previsione di attivarci per proporre, a breve, delle modifiche e/o integrazioni al Testo di Legge, ai fini di suggerire delle valide soluzioni a quelle criticità riscontrate nei cantieri nel corso di questi 8 anni di applicazione del Testo Unico 81/08, sottoporrei l’attenzione all’argomento, non meno spinoso, relativo ai “costi della sicurezza” che, per quanto concerne i cantieri, troviamo delucidazioni in merito nel Titolo IV, Capo I – “misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei mobili”, con una iniziale premessa nell’art. 100 (Piano di sicurezza e di Coordinamento)
in cui nella descrizione di come debba essere redatto un Piano, si rimanda la definizione della stima dei costi della sicurezza all’ ALLEGATO XV.
Criticità:
n 1) Non si può negare che dopo questi anni di riferimento al Testo Unico, aleggi ancora oggi, tra gli addetti ai lavori, un disagio abbastanza diffuso quando si debba entrare nel merito di “cosa” si debba stimare, e “come” debbano essere stimati tutti i costi della sicurezza, tra l’altro in modo del
tutto definitivo, prima ancora che inizino delle opere complesse di un cantiere.
Bene, in passato mi ero già espresso a riguardo, e continuo a rimanere fermo sul mio pensiero,ossia: “Per quanto concerne la stima degli oneri, ritengo che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione (CSP) non sia umanamente in grado di prevedere gli oneri con correttezza, considerando che spesso i progetti e l’esecuzione delle opere si sviluppino per fasi, inoltre le modalità esecutive non gli sono spesso note e non possono (a buon senso) essere imposte all’impresa tout court; difatti se cambiassero le modalità, cambierebbero i costi e, di conseguenza, subirebbero delle variazioni anche gli oneri”.
Oneri che però non potrebbero essere modificati!
n 2) Il dettame normativo rendendo necessario che i costi (e di conseguenza il Piano di Sicurezza e di Coordinamento) debbano essere redatti prima della presentazione delle offerte (e si ribadisce con oneri della sicurezza non modificabili), implica l’impossibilità a poter redigere il PSC in collaborazione con le Imprese esecutrici, quando invece sarebbe decisamente opportuno che questa sinergia sia consentita ed avvenga.
Tale collaborazione aiuterebbe sicuramente ad evitare la redazione di piani di sicurezza e stime economiche spesso inadeguati, carenti e del tutto ipotetici.
Senza contare che la “non modificabilità” degli oneri non tenga minimamente da conto del variare dei tempi della durata di un cantiere che, pur senza varianti in corso d’opera al progetto (unica ipotesi di variazione degli oneri contemplata nel punto 4.1.5), potrebbe dilatarsi notevolmente
nel corso del tempo.
n 3) Una breve nota sul vincolo del “non ribassabile”: ossia, al punto 4.1.4 dell’Allegato XV, si cita che “i costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell’importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici”. Condivisibile l’ideale di non applicare “nessun tipo di sconto” nei confronti di tutto ciò che riguardi la responsabilità nella tutela della sicurezza e salute dei lavoratori. Come pure condivido pienamente che: “…l’iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana ..” (dall’art.41 della Costituzione).
Mi chiedo a quanti di voi non sia capitato di assistere a situazioni incresciose, in cui le Imprese, non potendo ribassare i costi della sicurezza dall’importo complessivo dell’opera, pur di aggiudicarsi degli appalti abbiano abbattuto notevolmente le incidenze economiche delle opere, superando il limite minimo del guadagno e fornendo di conseguenza servizi e personale più scadenti, lavorando in modo non proprio, aggravando di conseguenza la stessa efficacia della sicurezza, e spesso rischiando di far collassare l’impresa stessa.
Certo, mi riferisco a cantieri di una certa entità e con vincoli contrattuali, alcune volte, discutibilmente sacrificanti, ma tali situazioni non sono mai state “evitate” con soluzioni ad hoc (vi assicuro che anche nel piccolo, la strategia non cambi), e le ripercussioni sulla sicurezza si sono
decisamente riscontrate.
n 4) In ultimo, ma di estrema importanza, in merito alle figure professionali del CSP, del CSE (Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione) e del RL (Responsabile dei Lavori), ritengo inconcepibile che sia stata, e sia tutt’ora, considerata la parcella destinata a tali professionisti, al di
fuori della stima dei costi della sicurezza, lasciando che tali mansioni rimangano paradossalmente assoggettate a ribassi professionalmente umilianti. Le mansioni del Coordinatore non dovrebbero rientrare nel concetto di liberalizzazione delle tariffe professionali. L’attività del Coordinatore, soprattutto in fase di esecuzione consiste nell’assunzione di “gravi” responsabilità morali, prima ancora che professionali (si sta parlando di prendersi carico della incolumità delle persone).
In alcuni cantieri, sono richiesti attenzioni particolari, zelo, presenza costante sia in sito che nel corso di una serie di attività complementari: le ore di lavoro che vengono dedicate, persino in orari notturni, con reperibilità continua, si traducono in un impegno tale che non può e non deve
essere assoggettato ad una corsa al ribasso pur di guadagnarsi un incarico. Senza contare che le sanzioni più banali, non sempre imputabili al Coordinatore, comportino la “volatilizzazione”
della parcella stessa. L’assistenza di un Legale per una causa penale, non è spesso minimamente coperta da una entrata economica per cui ne valga la pena rischiare professionalmente. Le conseguenze? Coordinatori demotivati, scelta di professionisti impreparati o inesperti, scarsa attenzione al vero obiettivo: “tutelare la salute del lavoratore”, che personalmente non smetterò mai di tradurre in “prendersi cura della vita di un uomo”.
Soluzioni:
Alla luce di quanto sopra accennato, mi piacerebbe lanciare una proposta decisamente provocatoria”: abolire gli oneri della sicurezza
– Sono inutili e sono approssimativi;
– Sono oggetto di contenzioso (proprio perché spesso inadeguati ed approssimativi);
– Sono facilmente by-passabili.
O meglio, sarebbe più corretto dire che abolirei del tutto questo modo di intendere gli oneri della sicurezza.
La mia riserva mentale suggerirebbe un altro modo di concepire gli oneri della sicurezza, riconoscendo ovviamente che sia del tutto corretto fornire al Committente un’idea delle spese aggiuntive ed improrogabili che debba destinare per la salute del lavoratore, oltre alle incidenze economiche per la realizzazione di un’opera.
L’elenco delle soluzioni non segue i punti delle criticità sopra elencati, ma le esporrei per ordine di importanza:
– 1) Innanzitutto, sarebbero da conteggiare le parcelle del CSP, del CSE e del RL, nella stima dei costi della sicurezza.
Previa reintroduzione delle Tariffe Professionali, o meglio, di un Tariffario professionale “dedicato” a quel tipo di mansioni. Tali parcelle, non dovrebbero essere assoggettabili a ribassi.
– 2) Forfetizzare in scaglioni e/o in base ad aliquote fornite dalla norma, gli oneri della sicurezza, sulla scorta dell’importo lavori, per cui:
* definendo la tipologia del cantiere
* stabilendo aliquote progressive,
* valutando la modalità del tipo di impegno, delle trasferte,
delle reperibilità, e degli orari in cui vengano svolte determinate operazioni (se notturne o diurne).
In pratica si tratterebbe di prevedere una aliquota sugliimporti dei lavori (nonché sulla loro durata), determinati a loro volta in scaglioni, ad esempio l’x% su importi di € 50.000,00; l’y% su importi di €100.000,00, e via di seguito;
Valutando specificatamente le tipologie di cantiere, per il tipo di impegno che vada dedicato, contemplando percentuali aggiuntive dove opportuno.
Se gli oneri fossero forfetizzati per legge, magari scaglionati in aliquote anch’esse stabilite per legge, ci asterremmo dal defatigante compito di calcolare gli oneri che, con la realtà abbiano spesso poco a che fare;
– 3) Rendere modificabili gli oneri nel corso della durata del cantiere, al di là della possibilità di integrarli in varianti in corso d’opera al progetto (unica modalità contemplata nel punto 4.1.5 nell’All. XV), in quanto spesso, di fase in fase le problematiche del cantiere e del progetto evolvano, pur senza modificare il progetto stesso, e di conseguenza anche le soluzioni più idonee, inizialmente preventivate, debbano essere necessariamente rivisitate.
Pertanto nascerebbe l’esigenza di redigere un PSC per fasi, seguendo le fasi “reali” dello sviluppo dell’opera (i Piani della Sicurezza così come attualmente concepiti, sono frequentemente carenti in fase di esecuzione dell’opera, sviluppati e stravolti dal CSE in fase esecutiva, evadendo spesso i dettami normativi).
– 4) In ultimo, ma da non tralasciare, imporre un limite, sotto il quale non scendere, al “ribasso offerto (o preteso) dalle Imprese”.
Anche perché il vero danno per la sicurezza, è rappresentato proprio dai ribassi all’asta, molto alti, che portano ad inficiare pesantemente gli standard di sicurezza dei lavoratori.
Conclusioni:
Sarebbe necessaria una totale revisione dell’impianto normativo relativamente al “chi fa che cosa e quando”.
Ma tutte le soluzioni alle criticità che si cerchi di proporre, sulla scorta delle esperienze ormai maturate nel corso di questi anni, da tutti noi professionisti del settore, avranno il giusto riscontro solo se ognuno di noi riuscisse a sensibilizzare la Committenza e lo Stato (primo committente tra tutti), a comprendere che in questo modo si cerchi di offrire una “garanzia” nei loro confronti (soprattutto nei confronti dello Stato): I professionisti ne trarrebbero giovamento, le Imprese sarebbero maggiormente incentivate , i lavoratori lavorerebbero gratificati e correttamente tutelati, il tutto a favore di un meccanismo differente da quello che oggi abbia purtroppo portato alla crisi nel settore, contenziosi e spesso fallimenti, non solo delle Imprese, ma anche dei professionisti stessi.
Carlo Borgazzi Barbò – Presidente della Sezione territoriale Federarchitetti di Milano – la pubblicazione del contenuto della rivista edita per l’VIII Giornata per la Sicurezza nei Cantieri dal tema “Sicurezza in Evoluzione”.