l Comune di Castelfranco Veneto (TV), indice un concorso di idee finalizzato alla selezione di una proposta che sintetizzi una nuova concezione dello spazio architettonico, urbano, paesaggistico dell'ambito degli impianti sportivi situati a nord-ovest del centro storico di Castelfranco Veneto.
In particolare l'intervento di riqualificazione del polo sportivo dovrà:
Materiale illustrativo del concorso
Dal sito internet del Comune potrà essere scaricato a partire dal giorno di pubblicazione del presente bando il seguente materiale illustrativo del concorso: - Piano di assetto del territorio - Piano degli Interventi – zonizzazione e norme tecniche di attuazione - Regolamento Edilizio - Rilievo edifici esistenti - Estratto ortofoto - Estratto carta tecnica regionale - Planimetria del percorso ciclo-pedonale “sentiero degli Ezzelini”. Presso gli uffici del Settore Tecnico 5°, del Comune di Castelfranco Veneto, Via F.M. Preti, N. 36, 31033 Castelfranco Veneto (Tv), potrà essere ritirato lo stesso materiale illustrativo, previo appuntamento da fissare telefonicamente al n. 0423 735554, su supporto informatico (DVD con files leggibili con i più comuni programmi). A coloro che ne richiederanno l’invio tramite servizio postale, verrà inviato entro 15 giorni dopo la scadenza del termine di iscrizione al concorso.
Il Comune di Prato indice un concorso di progettazione con preselezione, denominata “Il parco centrale di Prato”. L’Amministrazione Comunale intende realizzare nell’area dell’ex ospedale, un parco urbano a servizio della città e dei territori limitrofi che svolga le funzioni basilari dei luoghi verdi, legate al relax, alle passeggiate, al tempo libero, al riequilibrio eco-biologico del centro città. Il parco dovrà costituire anche un'attrattiva turistica, che vada oltre allo svolgimento delle funzioni classiche legate al “parco urbano”, ma che si configuri come un nuovo luogo in grado di veicolare l'immagine di Prato città contemporanea, contribuendo allo sviluppo socioeconomico del centro cittadino, con funzioni che possano svolgersi nell'intero arco della giornata. Il progetto dovrà essere improntato sui temi della accessibilità e sostenibilità ambientale e tener conto in modo adeguato delle problematiche della sicurezza. Al vincitore sarà affidato l'incarico della redazione del progetto definitivo ed esecutivo del parco, per l’importo indicato all’art. 4.11. Per una più dettagliata descrizione degli obiettivi del concorso si rimanda al Documento Preliminare alla Progettazione (allegato A) che costituisce a tutti gli effetti parte integrante del presente Bando.
Richieste di chiarimenti e sopralluoghi sull’area di intervento Quesiti e richieste di chiarimenti in merito al presente bando ed al materiale fornito, dovranno pervenire alla Segreteria del concorso solo ed esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro il 30 gennaio 2016. I quesiti ricevuti e le relative risposte, se pertinenti, verranno inseriti sul sito del Comune di Prato (sito ufficiale) e sul sito dedicato www.ilparcocentralediprato.it, entro 10 giorni dalla richiesta, e comunque entro il 10 febbraio 2016. Nessun’altra procedura è ammessa, non verranno fornite indicazioni telefoniche, né accettati quesiti via posta o via fax. Il sopralluogo sull’area di intervento è facoltativo in fase di preselezione ed obbligatorio in fase di concorso. Relativamente alla fase di preselezione, le date per lo svolgimento del sopralluogo saranno le seguenti: giovedì 28 gennaio 2016 alle ore 11 e venerdì 29 gennaio 2016 alle ore 11, presso la piazza dell’Ospedale. Prima di tale data, i candidati sono pregati di comunicare all’indirizzo di posta elettronica Pagina 8 di 21 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. la data in cui intendono, se lo ritengono opportuno, effettuare il sopralluogo ed il numero di partecipanti. Relativamente al concorso di progettazione, il sopralluogo sarà effettuato secondo le procedure descritte all’art. 4.3.
Il Concorso intende recuperare e riqualificare piazza Pietro Nenni, nella frazione di Stabbia. La piazza è al centro dell’abitato di Stabbia e posta lungo via Bercilli, di fronte al polo scolastico. Ha subito forti danni a causa della tromba d’aria del 19 Settembre 2014 ed ha anche problemi di viabilità. La sua centralità ne fa uno spazio di incontro e condivisione della vita sociale della comunità di Stabbia, luogo di gioco per i più piccoli, ma anche di socializzazione per gli adulti; come tale potrebbe essere vero simbolo identitario e di riferimento per la comunità locale. Si intende pertanto, attraverso un concorso di idee, raccogliere proposte, progetti, “suggestioni” che, anche ripensando il sistema di mobilità al contorno (in particolare ponendo attenzione alla risoluzione delle criticità legate all’ingresso del Polo Scolastico) e la sua funzionalità urbana, renda più viva e frequentata la piazza, con modalità compatibili e coerenti con il contesto e i vincoli urbanistici vigenti.
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO La partecipazione è aperta a tutti, siano essi singoli o gruppi. Bando
PRESENTAZIONE DEI PROGETTI Ciascun partecipante, sia individualmente che in gruppo, potrà presentare una sola proposta. Gli elaborati potranno essere presentati esclusivamente in formato cartaceo ed ogni proposta dovrà essere composta da 3 elaborati: elaborato a livello urbano in scala opportuna; elaborato di progetto; relazione tecnica illustrativa; Gli elaborati dovranno pervenire all'interno di un plico anonimo, sigillato con nastro adesivo, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31.01.2016, per mezzo di raccomandata o consegnati a mano presso il Comune di Cerreto Guidi, Via Vittorio Veneto n. 8 (FI).
PREMI All’autore o agli autori del progetto, primo classificato, verrà riconosciuto il premio complessivo di € 1.000,00; al secondo classificato il premio complessivo di € 800,00 e, al terzo classificato, il premio complessivo di € 500,00. Gli importi sono al lordo delle imposte vigenti.
I concorrenti possono rivolgere via e-mail, al Dirigente dell’Area Tecnica II, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., domande di chiarimento di carattere tecnico entro la data di scadenza della presentazione delle domande.
FONDAMENTI DI DINAMICA E ANALISI MODALE SPERIMENTALE ED OPERATIVA DELLE STRUTTURE
con certificazione finale di Livello 2 nel Monitoraggio delle strutture (MO) AEK Ingegneria Srl, con il patrocinio dell’Associazione tecnico-scientifica MASTER, c/o Università degli Studi della Repubblica di San Marino - Ingegneria Civile Salita alla Rocca 44, San Marino città, 21-23 Gennaio 2016”.
Il monitoraggio delle strutture e delle infrastrutture civili esistenti riveste una grande importanza sia per la valutazione del danneggiamento a seguito di eventi eccezionali, fenomeni di degrado, e cedimenti statici sia per la redazione di un piano di manutenzione. Accanto a quello statico, più tradizionale, il monitoraggio dinamico sta guadagnando negli ultimi anni un sempre crescente interesse sia nel panorama della ricerca scientifica che in ambito professionale. I parametri dinamici, quali le frequenze proprie e i modi di vibrazione di una struttura, costituiscono la fotografia del suo stato attuale e la ripetizione delle prove a distanza di tempo consente l’identificazione di mutamenti non sempre individuabili con monitoraggi statici. La conoscenza dei parametri modali permette inoltre la calibrazione di modelli strutturali agli elementi finiti che possono essere utilizzati sia per la valutazione della vulnerabilità sismica della struttura e quindi per il progetto di eventuali interventi, sia per l’individuazione delle cause che possono aver determinato cambiamenti nel comportamento dinamico, quali danneggiamenti, degrado, modifiche nelle componenti strutturali e non.
L’analisi modale è un approccio di identificazione di un sistema basato sulla determinazione dei suoi principali parametri dinamici: frequenze proprie, smorzamenti e forme modali. Questi parametri possono essere determinati in maniera sperimentale mediante due tecniche dette analisi modale sperimentale e operativa. Nel campo dell’ingegneria civile i parametri modali vengono attualmente utilizzati per diversi scopi:
• Stima della risposta;
• Monitoraggio della salute strutturale (structural health monitoring);
• Identificazione del danno (damage identification);
• Affinamento di modelli FEM (model updating).
DESTINATARI
Il seminario è destinato ai liberi professionisti in possesso di diploma o laurea in materie tecnico-scientifiche (ingegneri, architetti, geometri, periti edili, ecc.), funzionari tecnici delle pubbliche amministrazioni, ricercatori e sperimentatori operanti nei laboratori prove materiali ed in enti di ricerca.
RELATORI
Professore Associato di Tecnica delle Costruzioni presso l’Università Politecnica delle Marche dove è attualmente docente dei corsi di Ingegneria Sismica, Riabilitazione Strutturale e Strutture Speciali. Dottorato di Ricerca in “Meccanica delle Strutture” presso l’Università degli Studi di Bologna nel 2000 e Laurea presso l’Università degli Studi di Ancona nel 1996. Honorary Associate Professor presso la University of Sydney nel 2004 dove per un bimestre svolge ricerche scientifiche con il Lecturer G. Ranzi ed il Prof. P. Ansourian. E’ autore di più di venti pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali e di circa ottanta pubblicazioni presentate a convegni internazionali e nazionali.
Laurea in Ingegneria Civile e Dottorato di Ricerca in “Scienze dell’ingegneria” curriculum “Ingegneria delle strutture e delle infrastrutture” presso l’Università Politecnica delle Marche. Dal 2011 al 2015 assegnista di ricerca e Professore a contratto per i corsi di Strutture in Cemento Armato (A.A. 2012-13) e Strutture in Acciaio (A.A. 2013-14 e A.A. 2014-15) presso la stessa Università. Da Settembre 2015 Professore a contratto per il corso di Tecnica delle Costruzioni presso l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino. Autore di diverse pubblicazioni scientifiche a carattere sia teorico che sperimentale edite su riviste internazionali e presentate a numerosi convegni internazionali e nazionali.
ORGANIZZAZIONE
Il seminario, per un totale di 32 ore complessive di lezione, è articolato in 20 ore di didattica frontale (21-22 Gennaio 2016) e 12 ore impartite mediante formula e-learning (autoapprendimento mediante fornitura delle dispense in formato elettronico). I partecipanti conseguiranno un attestato di addestramento necessario per poter sostenere l’esame di certificazione di Livello 2 (23 Gennaio 2016) nel campo di applicazione del Monitoraggio delle strutture (MO), secondo il Regolamento KIWA CERMET per la “Qualificazione e certificazione del personale tecnico addetto alle prove non distruttive nel campo dell’ingegneria civile e sui beni culturali ed architettonici”.
SEDE DEL SEMINARIO E DELL’ESAME DI CERTIFICAZIONE
La sede del seminario tecnico e dell’esame di certificazione sarà l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino - Ingegneria Civile - Salita alla Rocca 44, San Marino città.
Per informazioni contattare l’ing. Alessandro Zizzi: Cell. 338 1670441 - email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
QUOTA DI ISCRIZIONE AL SEMINARIO ED ALL’ESAME DI CERTIFICAZIONE
La quota d’iscrizione al seminario è pari ad €uro 490,00,comprende la fornitura del materiale didattico e le colazioni di lavoro (€uro 450,00 per i Soci MASTER).
La partecipazione all’esame finale di certificazione di Livello 2 (facoltativa) ha un costo di:
€uro 310,00 (con rilascio della certificazione);
€uro 350,00 (con rilascio della certificazione e del badge identificativo).
Nota: l’attività di formazione rientra tra i costi deducibili per i redditi dei liberi professionisti (artt. 53 e 54 del D.P.R. 22.12.1986 n. 817 e successive modifiche).
Si riserva la facoltà di rinviare o modificare il seminario dandone comunicazione ai partecipanti entro sette giorni lavorativi prima della data di inizio.
SCARICA IL PROGRAMMA/MODULO ADESIONE
FONDAMENTI DI DINAMICA E ANALISI MODALE SPERIMENTALE ED OPERATIVA DELLE STRUTTURE
con certificazione finale di Livello 2 nel Monitoraggio delle strutture (MO)
Università degli Studi della Repubblica di San Marino - Ingegneria Civile Salita alla Rocca 44, San Marino città, 21 ¸ 23 Gennaio 2016
Il monitoraggio delle strutture e delle infrastrutture civili esistenti riveste una grande importanza sia per la valutazione del danneggiamento a seguito di eventi eccezionali, fenomeni di degrado, e cedimenti statici sia per la redazione di un piano di manutenzione. Accanto a quello statico, più tradizionale, il monitoraggio dinamico sta guadagnando negli ultimi anni un sempre crescente interesse sia nel panorama della ricerca scientifica che in ambito professionale. I parametri dinamici, quali le frequenze proprie e i modi di vibrazione di una struttura, costituiscono la fotografia del suo stato attuale e la ripetizione delle prove a distanza di tempo consente l’identificazione di mutamenti non sempre individuabili con monitoraggi statici. La conoscenza dei parametri modali permette inoltre la calibrazione di modelli strutturali agli elementi finiti che possono essere utilizzati sia per la valutazione della vulnerabilità sismica della struttura e quindi per il progetto di eventuali interventi, sia per l’individuazione delle cause che possono aver determinato cambiamenti nel comportamento dinamico, quali danneggiamenti, degrado, modifiche nelle componenti strutturali e non.
L’analisi modale è un approccio di identificazione di un sistema basato sulla determinazione dei suoi principali parametri dinamici: frequenze proprie, smorzamenti e forme modali. Questi parametri possono essere determinati in maniera sperimentale mediante due tecniche dette analisi modale sperimentale e operativa. Nel campo dell’ingegneria civile i parametri modali vengono attualmente utilizzati per diversi scopi:
• Stima della risposta;
• Monitoraggio della salute strutturale (structural health monitoring);
• Identificazione del danno (damage identification);
• Affinamento di modelli FEM (model updating).
DESTINATARI
Il seminario è destinato ai liberi professionisti in possesso di diploma o laurea in materie tecnico-scientifiche (ingegneri, architetti, geometri, periti edili, ecc.), funzionari tecnici delle pubbliche amministrazioni, ricercatori e sperimentatori operanti nei laboratori prove materiali ed in enti di ricerca.
RELATORI
Professore Associato di Tecnica delle Costruzioni presso l’Università Politecnica delle Marche dove è attualmente docente dei corsi di Ingegneria Sismica, Riabilitazione Strutturale e Strutture Speciali. Dottorato di Ricerca in “Meccanica delle Strutture” presso l’Università degli Studi di Bologna nel 2000 e Laurea presso l’Università degli Studi di Ancona nel 1996. Honorary Associate Professor presso la University of Sydney nel 2004 dove per un bimestre svolge ricerche scientifiche con il Lecturer G. Ranzi ed il Prof. P. Ansourian. E’ autore di più di venti pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali e di circa ottanta pubblicazioni presentate a convegni internazionali e nazionali.
Laurea in Ingegneria Civile e Dottorato di Ricerca in “Scienze dell’ingegneria” curriculum “Ingegneria delle strutture e delle infrastrutture” presso l’Università Politecnica delle Marche. Dal 2011 al 2015 assegnista di ricerca e Professore a contratto per i corsi di Strutture in Cemento Armato (A.A. 2012-13) e Strutture in Acciaio (A.A. 2013-14 e A.A. 2014-15) presso la stessa Università. Da Settembre 2015 Professore a contratto per il corso di Tecnica delle Costruzioni presso l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino. Autore di diverse pubblicazioni scientifiche a carattere sia teorico che sperimentale edite su riviste internazionali e presentate a numerosi convegni internazionali e nazionali.
ORGANIZZAZIONE
Il seminario, per un totale di 32 ore complessive di lezione, è articolato in 20 ore di didattica frontale (21-22 Gennaio 2016) e 12 ore impartite mediante formula e-learning (autoapprendimento mediante fornitura delle dispense in formato elettronico). I partecipanti conseguiranno un attestato di addestramento necessario per poter sostenere l’esame di certificazione di Livello 2 (23 Gennaio 2016) nel campo di applicazione del Monitoraggio delle strutture (MO), secondo il Regolamento KIWA CERMET per la “Qualificazione e certificazione del personale tecnico addetto alle prove non distruttive nel campo dell’ingegneria civile e sui beni culturali ed architettonici”.
SEDE DEL SEMINARIO E DELL’ESAME DI CERTIFICAZIONE
La sede del seminario tecnico e dell’esame di certificazione sarà l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino - Ingegneria Civile - Salita alla Rocca 44, San Marino città.
Per informazioni contattare l’ing. Alessandro Zizzi: Cell. 338 1670441 - email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
QUOTA DI ISCRIZIONE AL SEMINARIO ED ALL’ESAME DI CERTIFICAZIONE
La quota d’iscrizione al seminario è pari ad €uro 490,00,comprende la fornitura del materiale didattico e le colazioni di lavoro (€uro 450,00 per i Soci MASTER).
La partecipazione all’esame finale di certificazione di Livello 2 (facoltativa) ha un costo di:
€uro 310,00 (con rilascio della certificazione);
€uro 350,00 (con rilascio della certificazione e del badge identificativo).
Nota: l’attività di formazione rientra tra i costi deducibili per i redditi dei liberi professionisti (artt. 53 e 54 del D.P.R. 22.12.1986 n. 817 e successive modifiche).
Si riserva la facoltà di rinviare o modificare il seminario dandone comunicazione ai partecipanti entro sette giorni lavorativi prima della data di inizio.
Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41. 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. 4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi. 5. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012 (1), gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g). (2) 6. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, (3) i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4. 6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 28. 6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell'INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 del presente articolo. (4) 6-quater. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter per le aziende di cui al medesimo comma trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis. (4) 7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende: a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto; (...) (5) (1) Termine così prorogato dall’ art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228. (2) Il comma che recitava: "5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g)." è stato così modificato dall’ art. 1, D.L. 12 maggio 2012, n. 57, convertito con L. 12 luglio 2012, n. 101, e, successivamente, dall’art. 32, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con L. 9 agosto 2013, n. 98. (3) Le parole: "Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter," sono state aggiunte dall’art. 32, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con L. 9 agosto 2013, n. 98. (4) Comma inserito dall’art. 32, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con L. 9 agosto 2013, n. 98. (5) Lettera abrogata dall’ art. 19, co. 1, lett. c), D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106. La lettera così recitava: “c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del presente decreto.”
Art. 31. Servizio di prevenzione e protezione
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo. 2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico. 3. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio. 4. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32. 5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia. 6. L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi: a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto; b) nelle centrali termoelettriche; c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori. 7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno. 8. Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.
Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. 1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010. 2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione; b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo articolo 17, comma 1, lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. 3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto. 3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.
Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinche’ soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonche’ delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinche’ i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), nonche’ consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);
p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
r) comunicare all’INAIL, o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50;
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonche’ per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
aa) comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
bb) vigilare affinche’ i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.