Secondo la Legge 147/2013 (SO 87 alla GU 302) il notaio o altro pubblico ufficiale e' tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione delle spese condominiali non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o all'autenticazione, di contratti di trasferimento della proprieta' o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende.
- Eseguita la registrazione e la pubblicita' dell'atto ai sensi della normativa vigente, e verificata l'assenza di formalita' pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto e da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo.
- Gli interessi sulle somme depositate, al netto delle spese di gestione del servizio, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato, riducendo i tassi della provvista dedicata, destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese.
« Si tratta di una normativa del tutto sconcertante, secondo il Presidente di Assoedilizia.
Le somme di denaro, costituenti corrispettivi a saldo delle compravendite, si trasferiscono nella disponibilita giuridica del notaio ( sia pure con gli ovvi correttivi della impignorabilita' e non ereditabilita': ci mancherebbe altro ! ); con l'obbligo, di trasferimento al legittimo avente diritto, sottoposto ad una condizione potestativa dipendente dalla volonta' stessa del notaio soggetta, beninteso, al termine di legge per la registrazione dei rogiti.
Se il notaio non ottempera ovvero incorre in errore, risponde sul piano obbligatorio.
Nella smania di reperire fondi per le diverse esigenze il legislatore si dimentica delle piu' elementari norme di garanzia verso i cittadini.
Queste disposizioni infatti non offrono certezza alcuna per i cedenti-venditori.
Senza dire della possibilita' di malversazioni da parte del notaio, che tuttavia non sono da escludersi, va considerato che il notaio purtroppo non e' lo Stato, anche se esercita una funzione pubblica.
Egli e' pur sempre un professionista persona fisica, soggetta a tutte le manchevolezze ed i limiti della persona fisica.
Consideriamo i casi di impedimento, per morte, incidente, malattia, incapacita' fisica o mentale, scomparsa.
Eredi e sostituti, tutori-curatori ( sotto il controllo della magistratura ) devono comunque agire per disporre la liberazione delle somme dal conto corrente bancario.
E' assurdo, comunque, ed inammissibile che la legge sostituisca al debitore contrattuale un terzo, persona fisica, il quale diviene il debitore del cedente per quanto attiene al prezzo pattuito.
Se la finalita' della normativa e' quella di garantire il compratore dal rischio di trascrizione di atti successivamente stipulati, e nel contempo quella di procurare un finanziamento di attivita' ritenute socialmente utili,
lo scopo potrebbe esser meglio raggiunto prevedendo la costituzione di uno speciale conto corrente bancario, intestato al cedente-venditore o sotto la responsabilita' della banca ( con ogni cautela necessaria: impignorabilita',non ereditabilita' etc. ) sul quale versare le somme rappresentanti il corrispettivo della vendita, senza disponibilita' materiale, da parte del cedente, delle stesse sino a benestare liberatorio del notaio.
Ovviamente nulla impedisce di vincolare i relativi interessi alla destinazione ritenuta di pubblico interesse.