Art. 17.
Obblighi del datore di lavoro non delegabili
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Art. 36. Informazione ai lavoratori
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.
4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.
Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2.
4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.
8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
a) principi giuridici comunitari e nazionali;
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.
Con l'interpello n. 16 del 29 dicembre 2015, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro risponde all’ A.N.C.E (Associazione Nazionale Costruttori Edili) ritenendo che il preposto addetto al controllo nelle fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi deve partecipare, oltre ai corsi di formazione o aggiornamento disciplinati dall’Allegato XXI del D. Lgs. n. 81/2008 ai sensi dell'art. 136 comma 6 dello stesso decreto ma anche al corso di formazione previsto dall’art. 37 comma 7, del D. Lgs. n. 81/2008 relativamente alla formazione dei preposto. L'art. 37 c.7 stabilisce che i preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
A Dubai nella notte dei festeggiamenti di Capodanno, uno spaventoso incendio ha devastato l'Address Downtown Hotel, nelle vicinanze del Burj Khalifa. Nonostante le altissime fiamme abbiano avvolto molti dei 63 piani dell'edificio alto 302 metri, il bilancio di vittime annunciato dalle autorità è di una persona colpita da infarto e 15 feriti quasi tutti "leggeri" per l'inalazione dei fumi sprigionati dall'incendio. L'edificio Hotel residence sorge nel centro di Dubai vicino al Burj Khalifa, che con i suoi 828 metri è stato comunque al centro di un scintillante spettacolo pirotecnico con 1,6 tonnellate di fuochi di artificio che per sette minuti ha salutato come previsto il 2016. Il fumo dell'edificio in cui sorge l'hotel "Address Downtown", andato a fuoco verso le 21:30 locali (le 18:30 in Italia), ha in parte coperto le 400 mila luci del Burj Khalifa, che rimane in assoluto il grattacielo più alto del mondo.
A partire da oggi, sarà possibile acquistare da Beta Formazione il corso in e-learning su BIM, acronimo di Building Information Modeling: un unico contenitore di dati grafici e attributi riguardanti l’intero ciclo di vita di un progetto, strutturato in forma di database.
Progettare in modalità BIM supera la modellazione tridimensionale: è un vero e proprio metodo di lavoro collaborativo che coinvolge tutti i professionisti.
Con il BIM, è possibile dunque comunicare, senza perdita qualitativa, con colleghi e partner coinvolti allo stesso progetto, garantendone maggiori controlli sul progresso e la validità dei dati inseriti in ogni momento del suo ciclo di vita.
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In molti paesi europei, la progettazione in modalità Bim è già obbligatoria specie nelle gare di appalti pubbliche: in Italia, nell’ambito delle amministrazioni pubbliche durante le gare, è già ritenuto un elemento favorevole.
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“NON C’È SICUREZZA SENZA LEGALITÀ: IO LAVORERÒ SICURO” è stato il titolo della giornata conclusiva del progetto/concorso “Legalità e Sicurezza sul Lavoro 2015-2016”, svoltasi al Teatro Novelli di Rimini lunedì 14 dicembre 2015 e che ha visto la partecipazione di oltre 400 studenti di otto Scuole Superiori di Rimini. Il progetto ha coinvolto circa 1000 studenti, attraverso 18 incontri di 6 ore organizzati dai vari enti.
La giornata si è aperta con i saluti dei rappresentanti degli enti organizzatori e delle parti coinvolte a partire dal comune di Rimini che ha avuto il coordinamento del progetto, la Regione Emilia Romagna, la Provincia, le direzioni provinciali dell'INAIL, dell'INPS, l'ordine professionale dei consulenti del lavoro della provicia di Rimini, il direttore del servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’AUSL della Romagna, la Direzione Territoriale del Lavoro della provincia di Rimini, le parti sociali CISL, CGIL, UIL e con il presidente provinciale dell'Associazione Nazionale Mutilati Invalidi del Lavoro ANMIL, che ha portato e rappresentato la sua esperienza
Questa è la classifica completa con indicazione del punteggio ricevuto nella seconda parte della giornata, dedicata esclusivamente alla presentazione delle squadre rappresentanti le otto scuole partecipanti che si sono confrontate in una competizione fatta da cortometraggi, rappresentazioni varie con interpretazioni a carattere artistico/culturale:
La classifica finale è risultata la seguente:
1) Istituto Tecnico Tecnologico Statale di Rimini Odone Belluzzi-L. Da Vinci (31)
2) Istituto Professionale per il Commercio Luigi Einaudi (28)
3) Liceo Classico, Linguistico, Scienze Umane/Economico Sociali Valgimigli (26)
4) Istituto Tecnico Statale Economico Rino Molari (19)
5) Istituto Tecnico per il Turismo Marco Polo (17)
6) Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato Leon Battista Alberti (17)
7) Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e Ristorazione Sigismondo Pandolfo Malatesta (14)
8) Istituto Tecnico Economico Statale Roberto Valturio (10)
Questo il video della manifestazione: https://www.youtube.com/watch?v=qnGQ4HsstME
Una nuova rivista che parla del laterizio italiano, eccellenza di quel saper costruire italiano famoso in tutto il mondo, nata dalla volontà dalla decisione del Consiglio Direttivo di ANDIL, riunitosi nei giorni scorsi. LIT Laterizi d’Italia è un giornale specializzato, ad ampio spettro informativo su tutti i temi di attualità, normativi e tecnologici di interesse per il settore, destinata ad una ampia circolazione sia in Italia che all’estero, grazie al bilinguismo italiano/inglese che la caratterizza. La rivista si compone di diverse sezioni, che spaziano dalle novità delle aziende del laterizio italiano alle principali tematiche tecnologiche; dalla ricerca scientifica all’approfondimento sulle tecnologie ed i servizi messi a disposizione dall’intera catena di fornitura; dagli studi sull’industria e sui suoi percorsi evolutivi fino ad approfondimenti sui capolavori architettonici, che vedono il laterizio come protagonista. Una rivista – consultabile con sfogliatore anche sul sito istituzionale di ANDIL – i cui contenuti su carta si integrano sul web, fornendo elementi di ulteriore approfondimento. LIT Laterizi d’Italia è, quindi, uno strumento di puntuale aggiornamento per l’intera filiera dei produttori e degli impiantisti, comprensivo di informazioni tecnologiche e di mercato, a sottolineare, anche in ambito internazionale, il valore prodotto dall’industria italiana del settore. LIT Laterizi d’Italia nasce dalla collaborazione tra ANDIL e Confindustria Ceramica, nel solco della neonata Federazione Evoluta tra le due Associazioni di Categoria, viene pubblicata e distribuita in mailing list e a fiere di settore a cura di EDI.CER. SPA. La raccolta della pubblicità è affidata in esclusiva a Pool Magazine di Maria Rosa Morselli, agenzia con sede a Modena. “LIT Laterizi d’Italia punta ad essere il più avanzato ed innovativo luogo di informazione e riflessione sulla nostra industria – dichiara il Presidente ANDIL, Arch. Luigi Di Carlantonio – utile per rimanere aggiornati sulle iniziative istituzionali dell’Associazione, ma anche su norme e tecnologie destinate a cambiare in profondità il modo di produrre ed impiegare il laterizio. I qualificati studi ed analisi realizzati da ANDIL di concerto con diverse università italiane troveranno qui la loro sede naturale di presentazione al mondo, così come, e lo sottolineo con orgoglio, vogliamo che questa rivista vada anche all’estero per ribadire, una volta di più, che dalle fabbriche italiane esce quella qualità del costruire con il laterizio italiano che è un tratto distintivo dell’Abitare Italiano”.
Per il mercato delle macchine movimento terra nel 2016 inizia la ripresa. Dal prossimo anno, infatti, è attesa una ripartenza progressiva a livello mondiale che si consoliderà a fine 2017, con un totale di 880mila vendite, in crescita del 33% rispetto al consuntivo 2015. Trend positivo nel prossimo biennio anche per il comparto italiano che, dopo il crollo del 2007 (-72%), punta a chiudere il 2017 con 12.400 unità, in aumento del 44,8% sul risultato 2015.
Le previsioni sull’andamento del settore arrivano dalla Fiera di Verona con la presentazione dell’Outlook SaMoTer-Veronafiere, realizzato in collaborazione con Prometeia, azienda di consulenza e ricerca economica internazionale. I risultati dell’osservatorio sono stati illustrati oggi nel corso del primo SaMoTer Day, evento di formazione ed orientamento sulle opportunità e tendenze del mercato dell’edilizia e delle macchine per costruzioni, in Italia e nel mondo (www.samoter.it).
L’iniziativa fa parte del percorso di avvicinamento all’appuntamento con la 30ª edizione di SaMoTer (22-25 febbraio 2017), manifestazione triennale di Veronafiere dedicata al comparto del construction equipment e che si svolge in contemporanea adAsphaltica, salone su bitume e infrastrutture stradali organizzata insieme a Siteb (Associazione italiana bitume, asfalto e strade), eTranspotec Logitec, rassegna su autotrasporto e logistica di Fiera Milano.
«Con questo SaMoTer Day forniamo alle aziende uno strumento di market intelligence concreto con cui affrontare scenari di business internazionali in rapido mutamento – spiega Giovanni Mantovani, direttore generale di Veronafiere –. I segnali che arrivano dal settore movimento terra per il prossimo biennio sono incoraggianti e quindi stiamo già lavorando per fare di SaMoTer 2017 un ulteriore aiuto per le aziende che vorranno agganciare e capitalizzare la ripresa».
L’edizione 2017 di SaMoTer, oltre alla parte espositiva e commerciale, sarà centrata sulla gestione e prevenzione delle emergenze ambientali, con focus tematici sui cantieri anti-dissesto e sul piano del Governo #italiasicura che prevede investimenti per oltre 7 miliardi di euro e 3.500 interventi.
Al convegno di apertura del SaMoTer Day, oltre al direttore generale di Veronafiere, erano presenti Michele Turrini, presidente di Siteb, Giuseppe Garri, exhibition manager di Transpotec Logitec, e Roberto Paoluzzi, direttore Cnr-Imamoter (Istituto del Consiglio nazionale delle ricerche).
Via libera alla proroga al piano casa fino al 31 dicembre 2017. E' stato approvato a maggioranza con il Consiglio regionale della Campania del 22/12/2015 il Documento di Programmazione Economico Finanziario (Defr) e la legge di Bilancio composta dalla legge di stabilità e dal Bilancio di previsione 2016-2018. Tra le misure approvate dal Consiglio nell'ultima seduta c'è la proroga del Piano casa al 31 dicembre 2017 e la proroga della possibilità per i comuni di lavorare le pratiche dei vecchi condoni ancora in istruttoria relativi alle leggi dell’85 e ’94. Un provvedimento salutato con soddisfazione da parte del capogruppo di Forza Italia Armando Cesaro che la definisce una importante vittoria politica con notevoli benefici per i cittadini e ricadute positive per tutto il territorio regionale. Per quanto riguarda l'edilizia residenziale il Piano Casa prevede per gli ampliamenti una possibilità di aumento volumetrico fino al 20%, mentre per le demolizioni e ricostruzioni ampliamenti fino al 35% ed il cambio di destinqazione d'uso per le superfici non residenziali.